(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44
                         del 30 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  16  della  legge  regionale 9 giugno 1994, n. 18 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 16. (Finanziamenti a tasso agevolato). - 1. La  Regione  puo'
concedere   alle   cooperative   sociali  un  finanziamento  a  tasso
agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al
cento  per  cento  delle  spese  riconosciute  ammissibili,  con  una
partecipazione  massima  regionale  pari  al settanta per cento delle
spese ammesse  e  comunque  per  un  importo  non  superiore  a  lire
centocinquanta milioni.
  2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad
impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie
ed arredi inerenti l'attivita' di impresa.
  3.  Gli  investimenti  di  cui  al  comma  2  devono  prevedere  un
incremento   occupazionale   di   almeno   una   unita'   lavorativa,
limitatamente  a  quelle cooperative che riceveranno un finanziamento
annuo superiore ai cinquantamilioni, secondo i  criteri  che  saranno
definiti  dalla  deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.
21".