(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. (Finanziamenti a tasso agevolato). - 1. La Regione puo' concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire centocinquanta milioni. 2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti l'attivita' di impresa. 3. Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unita' lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai cinquantamilioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 21".