(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Inquadramento del personale della disciolta Opera Universitaria dell'I.S.E.F 1. Il personale della disciolta opera universitaria dell'I.S.E.F. che, in base all'articolo 37 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), presta servizio presso l'Ente per il diritto allo studio universitario, e' inquadrato nel ruolo organico dell'Ente e nelle relative qualifiche cosi' come previsto nell'allegato A con l'attribuzione della differenza economica tra il vecchio ed il nuovo inquadramento quale maturato economico pensionabile e non riassorbibile utile anche ai fini della tredicesima mensilita' risultante dai conteggi relativi ad ogni dipendente.