(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44
                         del 30 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Inquadramento del personale
          della disciolta Opera Universitaria dell'I.S.E.F
 
  1.  Il  personale della disciolta opera universitaria dell'I.S.E.F.
che, in base all'articolo 37 della legge regionale 18 marzo 1992,  n.
16 (Diritto allo studio universitario), presta servizio presso l'Ente
per  il  diritto  allo  studio universitario, e' inquadrato nel ruolo
organico dell'Ente e nelle relative qualifiche  cosi'  come  previsto
nell'allegato  A con l'attribuzione della differenza economica tra il
vecchio  ed  il  nuovo   inquadramento   quale   maturato   economico
pensionabile   e   non   riassorbibile  utile  anche  ai  fini  della
tredicesima mensilita'  risultante  dai  conteggi  relativi  ad  ogni
dipendente.