(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 5 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 1. L'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e' cosi' sostituito: "Art. 15 (Trattamento economico). - 1. Al difensore civico spettano le indennita' di funzione e di missione nonche' i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i membri della Giunta regionale".