(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 15 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 1. L'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa). - 1. La Regione concede contributi per la realizzazione di programmi di carattere innovativo e promozionale concernenti la produzione e il miglioramento qualitativo genetico e sanitario delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili. 2. I programmi di cui al comma 1 devono essere presentati da cooperative e associazioni di produttori o da loro consorzi e da enti pubblici o privati operanti nel settore. 3. Sono ammissibili a finanziamento: a) le spese per interventi di natura strutturale, per l'acquisto di macchine, di attrezzature e di dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei programmi; b) le spese per l'acquisto di mezzi tecnici e per la gestione delle attivita' necessarie alla realizzazione dei programmi. 4. La Giunta regionale individua i requisiti necessari, specifica le tipologie di spese ammissibili e determina le modalita' e le priorita' per la concessione dei contributi di cui al presente articolo".