(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 15 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n.
31
 
  1. L'art. 6 della  legge  regionale  14  maggio  1975,  n.  31,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 6 (Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa).  -
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di programmi di
carattere  innovativo  e  promozionale concernenti la produzione e il
miglioramento qualitativo genetico e sanitario delle  sementi  e  del
materiale  di  moltiplicazione  vegetativa,  nella misura massima del
cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.
  2. I programmi di cui  al  comma  1  devono  essere  presentati  da
cooperative e associazioni di produttori o da loro consorzi e da enti
pubblici o privati operanti nel settore.
  3. Sono ammissibili a finanziamento:
   a)  le  spese per interventi di natura strutturale, per l'acquisto
di macchine, di attrezzature e di  dotazioni  strumentali  necessarie
alla realizzazione dei programmi;
   b)  le  spese  per  l'acquisto  di mezzi tecnici e per la gestione
delle attivita' necessarie alla realizzazione dei programmi.
  4. La Giunta regionale individua i requisiti  necessari,  specifica
le  tipologie  di  spese  ammissibili  e  determina le modalita' e le
priorita' per la  concessione  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo".