(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 51
                        dell'8 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. Nel quarto comma dell'art. 91 della  legge  regionale  6  maggio
1977,  n.  28,  dopo  la parola "Regionali" sono aggiunte le seguenti
parole: "nonche' alle entrate e alle uscite per gli adempimenti delle
quote  a  destinazione  vincolata  di   cofinanziamento   dell'Unione
Europea, dello Stato e della Regione per l'attuazione di iniziative o
interventi  tassativamente  regolati  dalle leggi statali o regionali
sempre che le relative assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato
siano determinate e la quota regionale, anche'essa  determinata,  sia
gia' iscritta in bilancio".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 29 ottobre 1996
                                CHITI
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 1
ottobre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  24
ottobre 1996.