(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 51 dell'8 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Nel quarto comma dell'art. 91 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, dopo la parola "Regionali" sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' alle entrate e alle uscite per gli adempimenti delle quote a destinazione vincolata di cofinanziamento dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione per l'attuazione di iniziative o interventi tassativamente regolati dalle leggi statali o regionali sempre che le relative assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato siano determinate e la quota regionale, anche'essa determinata, sia gia' iscritta in bilancio". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 29 ottobre 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 1 ottobre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 ottobre 1996.