(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 140 del 29 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate all'allargamento della base occupazionale, alla promozione di interventi di formazione continua, al sostegno ed alla qualificazione dell'occupazione, al riequilibrio qualitativo tra la domanda e l'offerta di lavoro, al superamento delle difficolta' di impiego dei soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono realizzate attraverso interventi volti a: a) promuovere l'accesso al lavoro attraverso iniziative di orientamento, tirocinio e formazione; b) promuovere progetti di sostegno all'occupazione che favoriscano l'inserimento di lavoratori appartenenti alle fasce deboli e lo sviluppo di aree svantaggiate; c) favorire il reinserimento delle eccedenze di personale e la mobilita' anche attraverso iniziative di orientamento e di riqualificazione; d) sperimentare un sistema regionale di servizi integrati per l'impiego.