(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 140 del 29 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Emilia-Romagna promuove misure di politica attiva del
lavoro  finalizzate  all'allargamento  della base occupazionale, alla
promozione di interventi di formazione continua, al sostegno ed  alla
qualificazione  dell'occupazione,  al riequilibrio qualitativo tra la
domanda e l'offerta di lavoro, al superamento  delle  difficolta'  di
impiego dei soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro.
  2.  Le  finalita'  di  cui  al  comma  1 sono realizzate attraverso
interventi volti a:
   a)  promuovere  l'accesso  al  lavoro  attraverso  iniziative   di
orientamento, tirocinio e formazione;
   b) promuovere progetti di sostegno all'occupazione che favoriscano
l'inserimento  di  lavoratori  appartenenti  alle  fasce  deboli e lo
sviluppo di aree svantaggiate;
   c) favorire il reinserimento delle eccedenze  di  personale  e  la
mobilita'   anche   attraverso   iniziative   di  orientamento  e  di
riqualificazione;
   d) sperimentare un sistema  regionale  di  servizi  integrati  per
l'impiego.