(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21
                        del 13 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   Fino  all'entrata  in  vigore  dei  piani  di  bacino  di  cui
all'articolo  16  della  legge  regionale  28  gennaio  1993,  n.   9
(organizzazione  regionale  della  difesa  del  suolo in applicazione
della legge 18 maggio 1989, n. 183) e  successive  modificazioni,  la
Regione  concede contributi in conto capitale sulla base di programmi
presentati dalle province, tenuto conto degli schemi  previsionali  e
programmatici  di  cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n.
183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale  della  difesa
del suolo), dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo
21  della  legge  183/1989  ed  all'articolo 19 della legge regionale
9/1993, nonche' dei piani pluriennali di opere ed interventi  di  cui
all'articolo 24 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino
delle comunita' montane).