(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 13 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. Fino all'entrata in vigore dei piani di bacino di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni, la Regione concede contributi in conto capitale sulla base di programmi presentati dalle province, tenuto conto degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della legge 183/1989 ed all'articolo 19 della legge regionale 9/1993, nonche' dei piani pluriennali di opere ed interventi di cui all'articolo 24 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunita' montane).