(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche
                     n. 89 del 21 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al fine di sostenere l'attivita' inerente l'assistenza  tecnica,
effettuata  dalla  Finanziaria  regionale  Marche  S.p.a. con sede ad
Ancona, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera a), della L.R.  21
novembre 1974, n. 42, e' concesso alla Finanziaria  regionale  Marche
un  contributo  di  lire  3.500 milioni per ciascuno degli anni 1996,
1997, 1998 per un importo complessivo di lire 10.500 milioni.
  2.  Gli  eventuali  interessi  maturati  sui  fondi  derivanti  dal
contributo concesso alla Finanziaria regionale Marche S.p.a. dovranno
essere  utilizzati  esclusivamente  per le stesse finalita' di cui al
comma 1.
  3. La giunta regionale entro  il  30  novembre  1996  stabilisce  i
criteri  di valutazione delle attivita' svolte ed eroga il contributo
relativo allo stesso anno entro sessanta giorni  dalla  presentazione
da  parte  della Finanziaria regionale Marche S.p.a. di una relazione
illustrativa  concernente  lo  stato  d'attuazione  delle   attivita'
svolte.
  4.  Per gli anni successivi al 1996 la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente in materia, stabilisce entro il  31
marzo   gli   indirizzi  e  le  priorita'  ai  quali  deve  attenersi
l'attivita' della Finanziaria regionale Marche ed eroga il contributo
entro trenta  giorni  dalla  presentazione,  da  parte  della  stessa
Finanziaria, del rapporto previsionale e della relazione illustrativa
di cui al comma 5.
  5. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla Giunta e al
Consiglio   regionale   entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della
deliberazione della Giunta regionale sugli indirizzi e  le  priorita'
di  cui  al  comma  4,  un rapporto previsionale circa l'utilizzo dei
contributi  ed  una  relazione  illustrativa  concernente  lo   stato
d'attuazione  delle  attivita'  programmate e l'utilizzo dei relativi
contributi.