(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 89 del 21 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Al fine di sostenere l'attivita' inerente l'assistenza tecnica, effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a. con sede ad Ancona, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera a), della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, e' concesso alla Finanziaria regionale Marche un contributo di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998 per un importo complessivo di lire 10.500 milioni. 2. Gli eventuali interessi maturati sui fondi derivanti dal contributo concesso alla Finanziaria regionale Marche S.p.a. dovranno essere utilizzati esclusivamente per le stesse finalita' di cui al comma 1. 3. La giunta regionale entro il 30 novembre 1996 stabilisce i criteri di valutazione delle attivita' svolte ed eroga il contributo relativo allo stesso anno entro sessanta giorni dalla presentazione da parte della Finanziaria regionale Marche S.p.a. di una relazione illustrativa concernente lo stato d'attuazione delle attivita' svolte. 4. Per gli anni successivi al 1996 la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, stabilisce entro il 31 marzo gli indirizzi e le priorita' ai quali deve attenersi l'attivita' della Finanziaria regionale Marche ed eroga il contributo entro trenta giorni dalla presentazione, da parte della stessa Finanziaria, del rapporto previsionale e della relazione illustrativa di cui al comma 5. 5. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla Giunta e al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione della Giunta regionale sugli indirizzi e le priorita' di cui al comma 4, un rapporto previsionale circa l'utilizzo dei contributi ed una relazione illustrativa concernente lo stato d'attuazione delle attivita' programmate e l'utilizzo dei relativi contributi.