(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Delega di funzioni 1. La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni. 2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del D.Lgs. 285/1992. 3. Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso pubblico sono assimilate alle strade comunali. 4. Le Province ed i Comuni, sono altresi' delegati ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 285/1992. 5. Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e la declassificazione delle strade regionali ai sensi e secondo le procedure del D.Lgs. 285/1992, come modificato dal D.Lgs. 360/1993.