(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48
                        del 27 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Delega di funzioni
 
  1.  La  classificazione  e  la   declassificazione   delle   strade
provinciali  e  comunali  esistenti  e di nuova costruzione assegnate
alla Regione ai sensi dell'articolo 2,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", come
modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.
  2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega  adottano  i
provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade,
aventi  le  caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi
dell'articolo 2, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.
  3. Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso  pubblico
sono assimilate alle strade comunali.
  4.  Le  Province  ed i Comuni, sono altresi' delegati ad adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 285/1992.
  5. Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e
la declassificazione delle strade regionali ai  sensi  e  secondo  le
procedure del D.Lgs. 285/1992, come modificato dal D.Lgs. 360/1993.