(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 18 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'art. 3 della L.R. 6 aprile 1993, n. 23, come modificato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1994, n. 80 1. Il comma 13 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993, come modificato dalla L.R. n. 80/1994, e' sostituito dal seguente: "13. Nei casi previsti dall'art. 7, commi 3 e 4, del D.M. Sanita' 3 novembre 1989, l'Azienda unita' sanitaria locale determina un'ulteriore integrazione del concorso alla spesa sostenuta sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta". 2. Il comma 14 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993, come modificato dalla L.R. n. 80/1994, e' sostituito dal seguente: "14. L'Azienda unita' sanitaria locale determina altresi', sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, un concorso aggiuntivo nelle spese sostenute dall'assistito sottoposto a trapianto di cuore, di polmone di fegato, o a trapianto congiunto di rene-pancreas, qualora gli oneri rimasti a carico siano tali da compromettere le condizioni economiche del suo nucleo familiare. A tal fine, l'interessato e' tenuto ad allegare alla richiesta la documentazione comprovante le spese da lui sostenute complessivamente collegate all'intervento chirurgico di trapianto". 3. Il comma 15 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993, come modificato dalla L.R. n. 80/1994, e' sostituito dal seguente: "15. In caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza, comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia' all'estero, purche' ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 2 e dall'art. 2 del D.M. Sanita' 30 agosto 1991, si prescinde dalla preventiva autorizzazione. L'assistito deve presentare, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, documentata istanza, entro novanta giorni dall'effettuazione della relativa spesa, alla Azienda unita' sanitaria locale di appartenenza. L'Azienda unita' sanitaria locale concede il rimborso previsto sulla base della valutazione circa la sussistenza dei presupposti e condizioni e del parere sulle spese rimborsabili, effettuati dal Centro regionale di riferimento".