(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52
                        del 18 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Modifiche dell'art. 3 della L.R. 6 aprile 1993, n. 23,
    come modificato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1994, n. 80
 
  1. Il comma 13 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993,  come  modificato
dalla L.R. n. 80/1994, e' sostituito dal seguente:
  "13. Nei casi previsti dall'art. 7, commi 3 e 4, del D.M. Sanita' 3
novembre   1989,   l'Azienda   unita'   sanitaria   locale  determina
un'ulteriore integrazione del concorso  alla  spesa  sostenuta  sulla
base  di  criteri stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta".
  2. Il comma 14 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993,  come  modificato
dalla L.R. n. 80/1994, e' sostituito dal seguente:
  "14.  L'Azienda  unita'  sanitaria locale determina altresi', sulla
base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale su  proposta  della
Giunta,  un  concorso aggiuntivo nelle spese sostenute dall'assistito
sottoposto a trapianto di cuore, di polmone di fegato, o a  trapianto
congiunto  di rene-pancreas, qualora gli oneri rimasti a carico siano
tali  da  compromettere  le  condizioni  economiche  del  suo  nucleo
familiare.    A  tal  fine,  l'interessato e' tenuto ad allegare alla
richiesta la documentazione comprovante le  spese  da  lui  sostenute
complessivamente collegate all'intervento chirurgico di trapianto".
  3.  Il  comma 15 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993, come modificato
dalla L.R. n. 80/1994, e' sostituito dal seguente:
  "15. In caso di prestazioni di comprovata eccezionale  gravita'  ed
urgenza,  comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia'
all'estero, purche' ricorrano le condizioni previste  dal  precedente
comma  2  e dall'art. 2 del D.M. Sanita' 30 agosto 1991, si prescinde
dalla preventiva autorizzazione. L'assistito deve presentare, a  pena
di  decadenza  dal  diritto  al  rimborso, documentata istanza, entro
novanta giorni dall'effettuazione della relativa spesa, alla  Azienda
unita'  sanitaria  locale di appartenenza. L'Azienda unita' sanitaria
locale concede il rimborso  previsto  sulla  base  della  valutazione
circa  la sussistenza dei presupposti e condizioni e del parere sulle
spese rimborsabili, effettuati dal Centro regionale di riferimento".