(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 101 del 15 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 e' cosi' sostituita: "b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991, ad eccezione delle sale da ballo e dei locali notturni la cui attivita' deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 4 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 23;". 2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 e' cosi' sostituita: "c) le 13 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 19 novembre 1996 GALAN