(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 101
                        del 15 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1
            Modifiche all'articolo 2 della legge regionale
                      14 settembre 1994, n. 40
 
  1.  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale
14 settembre 1994, n. 40 e' cosi' sostituita:
   "b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4  del  giorno  successivo
per  gli  esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5
della legge n. 287/1991, ad eccezione  delle  sale  da  ballo  e  dei
locali  notturni  la cui attivita' deve essere continuata e svolgersi
tra le ore 15 pomeridiane e  le  ore  4  del  giorno  successivo  con
apertura non oltre le ore 23;".
  2.  La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale
14 settembre 1994, n. 40 e' cosi' sostituita:
   "c) le 13 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale   della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 19 novembre 1996
                                GALAN