(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 che al 9 comma dell'articolo 1 prevede l'erogazione di contributi regionali alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei piani faunistici provinciali; Ritenuto di determinare le modalita' di concessione di detti contributi mediante adozione di apposito regolamento; Visto il parere favorevole del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente espresso nella seduta dell'11 settembre 1996 sul testo regolamentare elaborato dal Servizio della caccia e della pesca; Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4185 del 20 settembre 1996; Decreta: E' approvato il Regolamento relativo alle modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, 9 comma, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, di competenza del Servizio della caccia e della pesca, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 ottobre 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 28 ottobre 1986 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 129 REGOLAMENTO RELATIVO MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24, DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA. Art. 1. 1. Onde accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare al servizio della caccia e della pesca domanda in originale e copia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale medesima, con la quale si approvano i criteri per la redazione dei piani faunistici provinciali.