(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48  del 27 novembre 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge  regionale  17  luglio  1996, n. 24 che al 9 comma
dell'articolo 1 prevede l'erogazione  di  contributi  regionali  alle
Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei piani faunistici
provinciali;
  Ritenuto  di  determinare  le  modalita'  di  concessione  di detti
contributi mediante adozione di apposito regolamento;
  Visto il parere  favorevole  del  Comitato  dipartimentale  per  il
territorio  e l'ambiente espresso nella seduta dell'11 settembre 1996
sul testo regolamentare elaborato dal Servizio della caccia  e  della
pesca;
  Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;
  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 4185 del 20
settembre 1996;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  Regolamento  relativo  alle  modalita'  per   la
concessione  dei  contributi previsti dall'articolo 1, 9 comma, della
legge regionale 17 luglio 1996, n. 24,  di  competenza  del  Servizio
della   caccia   e  della  pesca,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Trieste, 10 ottobre 1996
                               CECOTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 28 ottobre 1986
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 129
 
REGOLAMENTO  RELATIVO  MODALITA'  PER  LA  CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
   PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO
   1996, N. 24, DI COMPETENZA  DEL  SERVIZIO  DELLA  CACCIA  E  DELLA
   PESCA.
 
                               Art. 1.
 
  1.  Onde  accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 9,
della legge regionale 17  luglio  1996,  n.  24,  le  Amministrazioni
provinciali sono tenute a presentare al servizio della caccia e della
pesca  domanda in originale e copia entro trenta giorni dalla data di
ricevimento  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  di   cui
all'articolo 1, comma 3, della legge regionale medesima, con la quale
si  approvano  i  criteri  per  la  redazione  dei  piani  faunistici
provinciali.