(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2385 del 13 maggio
1993  con  la  quale,  in  applicazione  dell'articolo 21 della legge
regionale 29/1992, sono stati approvati le modalita' e i criteri  per
la  concessione  annuale  dei  contributi  per  la  costituzione e il
funzionamento degli Osservatori faunistici previsti dall'articolo  6,
comma 2, legge regionale 46/1984;
  Ravvisata   la   necessita'   di   rideterminare  le  modalita'  di
concessione  di  detti  contributi  mediante  adozione  di  specifico
regolamento;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Comitato  dipartimentale per il
territorio e l'ambiente espresso nella seduta dell'11 settembre  1996
sul  testo  regolamentare elaborato dal Servizio della caccia e delle
pesca;
  Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  4186  del  20
settembre 1996;
 
                              Decreta:
 
  E'   approvato  il  Regolamento  relativo  alle  modalita'  per  la
concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 3 settembre
1984, n.  46, articolo 6, comma 2, di competenza del  Servizio  della
caccia  e  della  pesca, nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  sul  Bollettino ufficiale della
Regione.
   Trieste, 10 ottobre 1996
                               CECOTTI
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 6 novembre 1986
 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 143
 
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REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
   PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1984, N.  46,  ARTICOLO
   6, COMMA 2, DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA.
 
                               Art. 1.
 
  1.  Onde  accedere  ai  contributi previsti dalla legge regionale 3
settembre 1984, n. 46, articolo 6, comma 2,  i  Comitati  provinciali
della  caccia  e gli enti gestori delle oasi sono tenuti a presentare
domanda, in originale e copia, al Servizio della caccia e della pesca
entro  il  30  novembre  dell'anno  precedente  all'esecuzione  delle
attivita' oggetto della richiesta di finanziamento.