(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2385 del 13 maggio 1993 con la quale, in applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sono stati approvati le modalita' e i criteri per la concessione annuale dei contributi per la costituzione e il funzionamento degli Osservatori faunistici previsti dall'articolo 6, comma 2, legge regionale 46/1984; Ravvisata la necessita' di rideterminare le modalita' di concessione di detti contributi mediante adozione di specifico regolamento; Visto il parere favorevole del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente espresso nella seduta dell'11 settembre 1996 sul testo regolamentare elaborato dal Servizio della caccia e delle pesca; Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4186 del 20 settembre 1996; Decreta: E' approvato il Regolamento relativo alle modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, articolo 6, comma 2, di competenza del Servizio della caccia e della pesca, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 ottobre 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 6 novembre 1986 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 143 ------ REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1984, N. 46, ARTICOLO 6, COMMA 2, DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA. Art. 1. 1. Onde accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, articolo 6, comma 2, i Comitati provinciali della caccia e gli enti gestori delle oasi sono tenuti a presentare domanda, in originale e copia, al Servizio della caccia e della pesca entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esecuzione delle attivita' oggetto della richiesta di finanziamento.