(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 e' sostituito dal seguente: "La costituzione e la gestione dell'Albo e' affidata ad apposita Commissione composta da: a) il Dirigente del Settore 65 - Risorse economiche per l'agricoltura e diritti collettivi, che lo presiede; b) il Dirigente dell'ufficio V - diritti collettivi ed usi civici; c) un responsabile di sezione dell'ufficio V; d) un funzionario dell'ufficio V con funzione di segretario; e) tre esperti in materia di usi civici, designati dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione degli albi delle categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti all'albo regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Dato a Roma, 9 ottobre 1996 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1996.