(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29
                         del 19 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  1.  Il  comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio
1986, n. 8 e' sostituito dal seguente:
  "La costituzione e la gestione dell'Albo e'  affidata  ad  apposita
Commissione composta da:
   a)   il   Dirigente  del  Settore  65  -  Risorse  economiche  per
l'agricoltura e diritti collettivi, che lo presiede;
   b) il Dirigente dell'ufficio V - diritti collettivi ed usi civici;
   c) un responsabile di sezione dell'ufficio V;
   d) un funzionario dell'ufficio V con funzione di segretario;
   e) tre esperti in materia di usi civici, designati dal  Presidente
della  Giunta  regionale  su  segnalazione degli albi delle categorie
professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni  attribuite
agli iscritti all'albo regionale.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Dato a Roma, 9 ottobre 1996
                              BADALONI
  Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 30
settembre 1996.