(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 31 del 9 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Principi e definizioni
 
  1. La presente legge disciplina l'assetto  contabile  e  gestionale
delle  Aziende  unita'  sanitarie  locali e delle Aziende ospedaliere
istituite a norma, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della  legge
regionale  16  giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni al fine
di informare la loro attivita' ai principi di  efficacia,  efficienza
ed  economicita'  per  il  soddisfacimento  dei  bisogni sanitari dei
cittadini,  in  conformita'  alle  scelte  e  agli  indirizzi   della
programmazione sanitaria regionale.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, i direttori generali delle
aziende sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modificazioni,  dei  criteri
indicati all'art. 20 della legge regionale n. 18 del 1994 nonche' dei
principi di riorganizzazione e di  razionalizzazione  della  pubblica
amministrazione  individuati nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29  e  successive  modificazioni,  sono   tenuti   ad   impostare
l'organizzazione  e  la  gestione  delle  aziende  stesse  in modo da
responsabilizzare al massimo i soggetti e i  centri  di  costo  e  di
ricavo   per   il  conseguimento  degli  obiettivi  aziendali  e  per
assicurare i prescritti livelli di assistenza.
  3. Le aziende di cui al comma 1 sono enti  pubblici  non  economici
senza   finalita'   di  lucro.  L'eventuale  esercizio  di  attivita'
commerciali da parte delle aziende predette deve  essere  finalizzato
al raggiungimento dei fini aziendali nonche' alla riduzione dei costi
di gestione.
  4. Ai fini della presente legge si intende:
   a) per "Giunta" la Giunta regionale;
   b)  per  "Aziende" le Aziende unita' sanitaria locali e le Aziende
ospedaliere.