(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 9 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e definizioni 1. La presente legge disciplina l'assetto contabile e gestionale delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere istituite a norma, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni al fine di informare la loro attivita' ai principi di efficacia, efficienza ed economicita' per il soddisfacimento dei bisogni sanitari dei cittadini, in conformita' alle scelte e agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i direttori generali delle aziende sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dei criteri indicati all'art. 20 della legge regionale n. 18 del 1994 nonche' dei principi di riorganizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione individuati nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sono tenuti ad impostare l'organizzazione e la gestione delle aziende stesse in modo da responsabilizzare al massimo i soggetti e i centri di costo e di ricavo per il conseguimento degli obiettivi aziendali e per assicurare i prescritti livelli di assistenza. 3. Le aziende di cui al comma 1 sono enti pubblici non economici senza finalita' di lucro. L'eventuale esercizio di attivita' commerciali da parte delle aziende predette deve essere finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonche' alla riduzione dei costi di gestione. 4. Ai fini della presente legge si intende: a) per "Giunta" la Giunta regionale; b) per "Aziende" le Aziende unita' sanitaria locali e le Aziende ospedaliere.