(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 26 marzo 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6663 del 18 dicembre 1996; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante 1. I distributori di benzina di cui all'art. 32 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 - disciplina del commercio - devono essere corredati di un sistema per la captazione di almeno l'ottanta per cento dei vapori di benzina emessi in fase di erogazione. Tali vapori dovranno essere reintrodotti nella cisterna dalla quale il carburante e' stato prelevato. 2. Per erogatori di identiche tipologie di carburante potra' essere utilizzato un unico dispositivo di recupero dei vapori, collegato con la relativa cisterna di raccolta.