(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 26 marzo 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 6663 del 18
dicembre 1996;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
        Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante
 
  1. I distributori  di  benzina  di  cui  all'art.  32  della  legge
provinciale  24  ottobre  1978,  n.  68  - disciplina del commercio -
devono essere corredati di un sistema per  la  captazione  di  almeno
l'ottanta  per  cento  dei  vapori  di  benzina  emessi  in  fase  di
erogazione. Tali vapori dovranno essere reintrodotti  nella  cisterna
dalla quale il carburante e' stato prelevato.
  2. Per erogatori di identiche tipologie di carburante potra' essere
utilizzato un unico dispositivo di recupero dei vapori, collegato con
la relativa cisterna di raccolta.