(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 2 aprile 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista la deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  385  del  5
febbraio 1996;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Nell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale
n. 21 del 19 settembre 1991 il punto 1.4. e' cosi' sostituito:
  "1.4. PROFILO PROFESSIONALE DELLO SPAZZACAMINO
  a) Campo professionale:
   pulizia degli impianti di combustione soggetti per  legge  a  tale
operazione  (camini,  raccordi  e  focolari),  attenendosi  a  quanto
previsto  dai  regolamenti  locali  e  pulizia  degli   impianti   di
combustione,  nonche' di impianti di areazione e di disareazione e di
raccordi esenti dall'obbligo di pulitura;
   controllo dei camini e degli impianti di combustione, da eseguirsi
durante le operazioni di pulizia e durante le ispezioni, al  fine  di
accertarne la conformita' alle norme di sicurezza ed eventuale invito
scritto   al   proprietario   dell'edificio,  affinche'  provveda  ad
eliminare i difetti strutturali riscontrati;
   collaudo di camini, nuovi e ristrutturati, al fine  di  accertarne
la conformita' alle norme di sicurezza;
   servizio  di  consulenza  per  quanto  concerne  le  problematiche
tecniche connesse agli impianti di riscaldamento;
   partecipazione ad ispezioni effettuate allo scopo di prevenire gli
incendi;
   collaborazione  allo   spegnimento   di   incendi   su   ordinanza
dell'autorita' competente;
   collaborazione alla protezione dell'aria dall'inquinamento;
   controllo  dei  gas  di  combustione  e controllo del deposito dei
combustibili;
   smaltimento del neutralizzatore e della condensa delle caldaie  ad
alta condensazione;
   lavaggio e pulizia della caldaia;
   apertura e chiusura della rampa gas per la pulizia della caldaia e
controllo della tenuta stagna;
   risanamento del camino tramite la fresatura e lo sfangamento.
  b) Tecniche professionali:
   allestimento  degli attrezzi ed utensili del mestiere; consulenza;
accesso  al  tetto;  accesso  al  camino;  impiego  della  corda   di
sicurezza;  estrazione  e polverizzazione della fuliggine; fresatura;
sfangamento di camini, di raccordi e di focolari; asportazione  della
fuliggine  dal fondo del camino; misurazione, controlli e valutazione
dei dati di misurazione.
   c) Conoscenze professionali:
   accertamento   dei   difetti   atti   a   provocare   incendi   ed
individuazione delle cause di fenomeni fumogeni e della formazione di
catrame nei camini, raccordi e focolari;
   controllo  di camini ed impianti di combustione in edifici vecchi,
nuovi e ristrutturati;
   conoscenze delle norme e  esecuzione  del  controllo  dei  gas  di
scarico e controllo del deposito dei combustibili;
   esecuzione   ed   interpretazione   di   schizzi   e  progetti  di
costruzione;
   registrazione degli interventi e dei difetti riscontrati ai  sensi
delle norme di legge;
   costruzione di camini, raccordi e focolari, nonche' di costruzione
delle parti di fabbricato connesse agli stessi;
   conoscenza  delle  norme di sicurezza in edilizia e delle norme di
prevenzione incendi, tecniche e direttive inerenti  gli  impianti  di
combustione  di  tutti  i tipi e le parti di fabbricato connesse agli
stessi;
   termodinamica  e  tecniche  di   riscaldamento   con   particolare
riferimento  alle  fonti termiche, ai combustibili, alla combustione,
allo sfruttamento del calore negli impianti di combustione;
   fumo, gas di scarico,  formazione  di  fuliggine,  fenomeni  della
distillazione   e   diluizione,   tiraggio   dei  camini,  condizioni
fluidodinamiche degli impianti di combustione e di ventilazione;
   cognizioni sullo smaltimento delle condense;
   disposizioni  di  legge  regolanti  la  prevenzione  incendi,  con
particolare  riferimento  alla  pulizia  obbligatoria  dei camini, ai
comprensori di competenza dei  singoli  spazzacamini,  agli  obblighi
professionali dello spazzacamino, ai regolamenti ed alle tariffe;
   organizzazione antincendio e servizio antincendio;
   calcolo tecnico-professionale;
   disposizioni  riguardanti  la  tutela  dell'ambiente,  nonche'  la
prevenzione infortuni, la tutela e sicurezza sul lavoro".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 27 febbraio 1996
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1996
Registro 1, foglio 199 - Marinaro