(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 2 aprile 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 385 del 5 febbraio 1996; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991 il punto 1.4. e' cosi' sostituito: "1.4. PROFILO PROFESSIONALE DELLO SPAZZACAMINO a) Campo professionale: pulizia degli impianti di combustione soggetti per legge a tale operazione (camini, raccordi e focolari), attenendosi a quanto previsto dai regolamenti locali e pulizia degli impianti di combustione, nonche' di impianti di areazione e di disareazione e di raccordi esenti dall'obbligo di pulitura; controllo dei camini e degli impianti di combustione, da eseguirsi durante le operazioni di pulizia e durante le ispezioni, al fine di accertarne la conformita' alle norme di sicurezza ed eventuale invito scritto al proprietario dell'edificio, affinche' provveda ad eliminare i difetti strutturali riscontrati; collaudo di camini, nuovi e ristrutturati, al fine di accertarne la conformita' alle norme di sicurezza; servizio di consulenza per quanto concerne le problematiche tecniche connesse agli impianti di riscaldamento; partecipazione ad ispezioni effettuate allo scopo di prevenire gli incendi; collaborazione allo spegnimento di incendi su ordinanza dell'autorita' competente; collaborazione alla protezione dell'aria dall'inquinamento; controllo dei gas di combustione e controllo del deposito dei combustibili; smaltimento del neutralizzatore e della condensa delle caldaie ad alta condensazione; lavaggio e pulizia della caldaia; apertura e chiusura della rampa gas per la pulizia della caldaia e controllo della tenuta stagna; risanamento del camino tramite la fresatura e lo sfangamento. b) Tecniche professionali: allestimento degli attrezzi ed utensili del mestiere; consulenza; accesso al tetto; accesso al camino; impiego della corda di sicurezza; estrazione e polverizzazione della fuliggine; fresatura; sfangamento di camini, di raccordi e di focolari; asportazione della fuliggine dal fondo del camino; misurazione, controlli e valutazione dei dati di misurazione. c) Conoscenze professionali: accertamento dei difetti atti a provocare incendi ed individuazione delle cause di fenomeni fumogeni e della formazione di catrame nei camini, raccordi e focolari; controllo di camini ed impianti di combustione in edifici vecchi, nuovi e ristrutturati; conoscenze delle norme e esecuzione del controllo dei gas di scarico e controllo del deposito dei combustibili; esecuzione ed interpretazione di schizzi e progetti di costruzione; registrazione degli interventi e dei difetti riscontrati ai sensi delle norme di legge; costruzione di camini, raccordi e focolari, nonche' di costruzione delle parti di fabbricato connesse agli stessi; conoscenza delle norme di sicurezza in edilizia e delle norme di prevenzione incendi, tecniche e direttive inerenti gli impianti di combustione di tutti i tipi e le parti di fabbricato connesse agli stessi; termodinamica e tecniche di riscaldamento con particolare riferimento alle fonti termiche, ai combustibili, alla combustione, allo sfruttamento del calore negli impianti di combustione; fumo, gas di scarico, formazione di fuliggine, fenomeni della distillazione e diluizione, tiraggio dei camini, condizioni fluidodinamiche degli impianti di combustione e di ventilazione; cognizioni sullo smaltimento delle condense; disposizioni di legge regolanti la prevenzione incendi, con particolare riferimento alla pulizia obbligatoria dei camini, ai comprensori di competenza dei singoli spazzacamini, agli obblighi professionali dello spazzacamino, ai regolamenti ed alle tariffe; organizzazione antincendio e servizio antincendio; calcolo tecnico-professionale; disposizioni riguardanti la tutela dell'ambiente, nonche' la prevenzione infortuni, la tutela e sicurezza sul lavoro". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 27 febbraio 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1996 Registro 1, foglio 199 - Marinaro