(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  2610  del  10
giugno 1996;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'art. 1 del regolamento concernente gli
impianti di raffreddamento ad  ammoniaca,  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  marzo  1992,  n. 13, sono
aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
  "2. Le norme tecniche del presente regolamento sono  da  applicarsi
anche a tutti gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca quali stadi
del ghiaccio, impianti industriali e simili, per i quali e' richiesta
l'autorizzazione di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
  3.  Circuiti  frigoriferi contenenti meno di 75 kg di ammoniaca non
sono soggetti alle disposizioni del  presente  regolamento.  Tuttavia
devono  comunque  essere  dotati  di  requisiti  atti  a garantire la
sicurezza".
  2. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale n. 13/1992 e' cosi' sostituito:
  "1.   L'alimentazione   elettrica   dei   ventilatori  deve  essere
realizzata con circuito  indipendente.  La  ventola  deve  essere  di
materiale antiscintilla".
  3.  Il  comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 13/1992 e' cosi' sostituito:
  "2. Lo scarico  dell'acqua  di  raffreddamento  deve  avvenire  nel
rispetto della normativa vigente in materia".
  4.  Il  comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 13/1992 e' abrogato.
  5. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale n. 13/1992 e' cosi' sostituito:
  "2.  Deve  essere  tenuto  apposito  registro vidimato dall'ufficio
competente  in  cui  vanno  riportati   tutti   gli   interventi   di
manutenzione dell'impianto ed in particolare le seguenti operazioni:
   a)   i   reintegri  di  ammoniaca  nell'impianto  con  i  relativi
quantitativi;
   b) la taratura dei sistemi di rilevamento  ed  allarme,  che  deve
essere effettuata ogni due mesi;
   c)  le  operazioni di neutralizzazione con le quantita' di liquido
neutralizzato e suo smaltimento finale".
  6. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.
13/1992,  modificato  dall'art.  1  del  decreto del Presidente della
Giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34, e' cosi' sostituito:
  "Art. 13 (Adeguamento degli  impianti  esistenti).  -  1.  Per  gli
impianti  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, deve essere presentato entro un anno all'ufficio provinciale
competente il progetto  di  adeguamento.  La  realizzazione  di  tale
progetto  dovra'  essere attuata entro il termine massimo di tre anni
dalla sua approvazione.  Deve essere comunque garantita la  sicurezza
dell'impianto e del personale.
  2.  L'ufficio  provinciale  competente  ha la facolta' di stabilire
ulteriori prescrizioni".
  7. L'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.
13/1992 e' cosi' sostituito:
  "Art. 14 (Esame dei progetti e collaudo).  -  1.  Per  l'esame  dei
progetti  relativi  ad  impianti  di  raffreddamento  nonche'  per  i
relativi collaudi, vanno osservate le procedure di cui agli  articoli
11  e  27  della  legge  provinciale 4 giugno 1973, n. 12, modificati
dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge  provinciale  13  settembre
1973,  n.  46  e  dagli  articoli  7  e 11 della legge provinciale 25
gennaio 1984, n. 3, rispettivamente dagli articoli 16, 17,  18  e  19
della legge provinciale n. 46/1973, 7 e 17 della legge provinciale n.
3/1984  e  9 comma 2 cifra 2 della legge provinciale 27 ottobre 1988,
n. 41".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 12 agosto 1996
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1996
Registro n. 6, foglio n. 179 - Rossler.