(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 22 ottobre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3546 dd. 29 luglio 1996 Emana il seguente regolamento: Art. 1. L'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26, e' cosi' sostituito: "Articolo 19 (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio). - 1. L'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio e' costituito da due sezioni: a) urbanistica b) tutela del paesaggio. 2. L'iscrizione in una o entrambe le sezioni dell'albo avviene su richiesta motivata; i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo degli architetti, degli ingegneri o dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Bolzano oppure conseguimento della laurea in urbanistica, per tutti da almeno 5 anni; b) dimostrazione, sulla base di lavori eseguiti, dello svolgimento di una qualificata attivita' professionale di pianificazione in campo urbanistico ed architettonico rispettivamente di ecologia paesaggistica ed ambientale; c) dimostrazione di conoscenza adeguata della legislazione specifica, soprattutto nei settori dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, verificabile previo apposito colloquio. 3. Nella sezione urbanistica rispettivamente tutela del paesaggio possono inoltre essere iscritti laureati in altre discipline, i quali non possiedono i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ma dimostrano, con titoli e referenze, di svolgere un'attivita' professionale specifica da almeno 5 anni e/oppure di avere particolari conoscenze in campo urbanistico e dell'architettura o rispettivamente nei settori della tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Inoltre possono essere iscritti nella sezione urbanistica collaboratori tecnici e tecnici edili che dimostrano di avere svolto nella ripartizione urbanistica dell'amministrazione provinciale un'attivita' specifica continuativa da almeno dieci anni. Comunque devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2. 4. La commissione esaminatrice attesta che il/la richiedente possiede una sufficiente esperienza professionale e competenza nel settore. 5. La commissione esegue periodicamente dei controlli volti a verificare la permanenza dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche necessarie da parte degli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo puo' adottare i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo."