(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 22 ottobre 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 3546 dd. 29
luglio 1996
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  L'articolo 19 del Decreto del Presidente della  Giunta  provinciale
21 luglio 1981, n. 26, e' cosi' sostituito:
  "Articolo  19  (Albo  degli  esperti  in  urbanistica  e tutela del
paesaggio).  - 1. L'albo degli esperti in urbanistica  e  tutela  del
paesaggio e' costituito da due sezioni:
   a) urbanistica
   b) tutela del paesaggio.
  2.  L'iscrizione  in una o entrambe le sezioni dell'albo avviene su
richiesta  motivata;  i  richiedenti  devono  possedere  i   seguenti
requisiti:
   a)  iscrizione  all'albo  degli  architetti, degli ingegneri o dei
dottori agronomi  e  forestali  della  Provincia  di  Bolzano  oppure
conseguimento  della  laurea  in  urbanistica,  per tutti da almeno 5
anni;
   b) dimostrazione, sulla base di lavori eseguiti, dello svolgimento
di una qualificata attivita' professionale di pianificazione in campo
urbanistico   ed   architettonico   rispettivamente    di    ecologia
paesaggistica ed ambientale;
   c)   dimostrazione   di  conoscenza  adeguata  della  legislazione
specifica, soprattutto nei settori dell'urbanistica, della tutela del
paesaggio e dell'ambiente, verificabile previo apposito colloquio.
  3. Nella sezione urbanistica rispettivamente tutela  del  paesaggio
possono inoltre essere iscritti laureati in altre discipline, i quali
non possiedono i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma ma dimostrano, con titoli e referenze, di svolgere un'attivita'
professionale   specifica   da   almeno  5  anni  e/oppure  di  avere
particolari conoscenze in campo  urbanistico  e  dell'architettura  o
rispettivamente  nei settori della tutela dell'ambiente, della natura
e del paesaggio.   Inoltre  possono  essere  iscritti  nella  sezione
urbanistica  collaboratori  tecnici e tecnici edili che dimostrano di
avere  svolto  nella  ripartizione  urbanistica  dell'amministrazione
provinciale un'attivita' specifica continuativa da almeno dieci anni.
Comunque devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla lettera c)
del comma 2.
  4.  La  commissione  esaminatrice  attesta  che  il/la  richiedente
possiede una sufficiente esperienza professionale  e  competenza  nel
settore.
  5.  La  commissione  esegue  periodicamente  dei  controlli volti a
verificare  la  permanenza  dei  requisiti  professionali   e   delle
conoscenze  tecniche  necessarie  da  parte  degli  esperti  iscritti
all'albo. In caso di esito negativo puo' adottare i provvedimenti  di
sospensione e di cancellazione dall'albo."