(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 12 novembre 1996). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4574 del 30 settembre 1996; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. di modificare come segue l'articolo 1 comma secondo del "Regolamento concernente le attivita' organizzate ed i trattamenti edrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico all'interno di strutture ricettive" approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1994, n. 7: "2. Le attivita' ed i trattamenti di cui al comma 1 comprendono: a) i "bagni rustici" non terapeutici effettuati a scopo rilassante secondo la tradizione locale. Nel caso in cui per i trattamenti non terapeutici venga utilizzata acqua minerale il titolare deve essere in possesso della concessione mineraria ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67; b) qualsiasi tipo di bagno, doccia o abluzione a finalita' estetica, effettuato con acqua comune, purche' quest'ultima abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente; c) il bagno turco; d) gli impacchi caldi e freddi con finalita' estetica; e) la sauna; f) il solarium; g) le applicazioni di aromi e profumi, h) gli oli eterei; i) i bagni con alghe e olii; j) l'eutonia; k) il rolfing; l) il massaggio estetico; m) la manicure e la pedicure; n) le cure estetiche del viso; o) il peeling; p) il massaggio estetico del piede, q) i trattamenti affini e quelli elencati. L'affinita' va dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio igiene pubblica dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente per territorio". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 11 novembre 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1996 Registro 8, foglio 112 - Marinaro