(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta
                     n. 55 del 4 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Esclusivamente in occasione del primo turno utile per l'elezione
diretta  del  sindaco,  del  vice  sindaco  e del consiglio comunale,
successivo all'entrata in vigore della presente legge, in sei  uffici
elettorali  di  sezione  individuati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, le  operazioni  di  votazione  e  di  scrutinio  si
svolgono,  mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le
disposizioni previste dalla presente legge.
  2. L'organizzazione dell'esperimento e'  affidata  alla  Presidenza
della  Giunta  regionale,  che  si  avvale  della  collaborazione del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  e  del  coordinamento  della  Direzione centrale per i
servizi elettorali del Ministero dell'interno, nonche' dell'opera del
personale e delle apparecchiature messe a disposizione  dai  predetti
Dipartimento e Direzione centrale.