(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 55 del 4 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Esclusivamente in occasione del primo turno utile per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, successivo all'entrata in vigore della presente legge, in sei uffici elettorali di sezione individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgono, mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste dalla presente legge. 2. L'organizzazione dell'esperimento e' affidata alla Presidenza della Giunta regionale, che si avvale della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del coordinamento della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, nonche' dell'opera del personale e delle apparecchiature messe a disposizione dai predetti Dipartimento e Direzione centrale.