(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1994, n. 7, al fine di assicurare, attraverso azioni immediate e concrete, alle popolazioni bosniache profughe l'indispensabile alla sopravvivenza, la regione Lombardia stanzia la somma di L. 1.000.000.000. 2. Tale somma sara' erogata agli organismi associativi e di volontariato che operano direttamente in aiuto alle popolazioni bosniache profughe dalle zone di sicurezza al fine di assicurare adeguata copertura alle spese di trasporto dei generi di sopravvivenza sia alimentare che sanitaria.