(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1 della legge
regionale 28 marzo 1994, n. 7,  al  fine  di  assicurare,  attraverso
azioni  immediate  e  concrete,  alle  popolazioni bosniache profughe
l'indispensabile
 alla  sopravvivenza,  la  regione  Lombardia  stanzia la somma di L.
1.000.000.000.
  2. Tale  somma  sara'  erogata  agli  organismi  associativi  e  di
volontariato  che  operano  direttamente  in  aiuto  alle popolazioni
bosniache profughe dalle zone di  sicurezza  al  fine  di  assicurare
adeguata   copertura   alle   spese   di   trasporto  dei  generi  di
sopravvivenza sia alimentare che sanitaria.