(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 4 del 11 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 comma-ter del decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito nella legge 18 luglio 1996, n. 382, la rete ospedaliera della Campania e' riorganizzata con l'adozione dello standard di dotazione media programmata di 5,2 posti letto per mille abitanti, di cui lo 0,837 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lunga degenza post-acuzie. 2. A partire dall'anno 1997 si pocede innanzitutto per riconversione e per riequilibrio territoriale attraverso il decentramento. Contestualmente si attivano i servizi territoriali previsti dalla legge regionale 3 novembre 1994 n. 32 tesi a ridurre i ricoveri impropri. 3. Il secondo e terzo triennio di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 sono destinati prevalentemente al riequilibrio compatibile con il Piano Sanitario Regionale. 4. Il Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 1996/1998, da approvarsi a stralcio del Piano Sanitario Regionale ed in attuazione dello standard di cui al precedente comma, si avvale, inoltre, dei seguenti criteri: a) La utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75% in media annua, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attivita' di trapianto di organo e di midollo osseo, nonche' per le unita' spinali; b) La riserva dei posti per l'esercizio della libera professione intramuraria e per la istituzione delle camere a pagamento entro la concorrenza dello standard di 5,2 per mille abitanti; c) L'incremento dei posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna fino ad una media regionale non inferiore al 10% dei posti letto, riferiti allo standard nazionale di posti letto per acuti per mille abitanti.