(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 4
                        del 11 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo  1  comma-ter  del  decreto
legge  17 maggio 1996, n. 280, convertito nella legge 18 luglio 1996,
n. 382, la rete  ospedaliera  della  Campania  e'  riorganizzata  con
l'adozione dello standard di dotazione media programmata di 5,2 posti
letto  per  mille  abitanti, di cui lo 0,837 per mille riservato alla
riabilitazione ed alla lunga degenza post-acuzie.
  2.  A  partire  dall'anno   1997   si   pocede   innanzitutto   per
riconversione   e   per   riequilibrio   territoriale  attraverso  il
decentramento. Contestualmente si  attivano  i  servizi  territoriali
previsti dalla legge regionale 3 novembre 1994 n. 32 tesi a ridurre i
ricoveri impropri.
  3.  Il  secondo  e terzo triennio di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988 n.  67  sono  destinati  prevalentemente  al  riequilibrio
compatibile con il Piano Sanitario Regionale.
  4.  Il  Piano  Regionale  Ospedaliero per il triennio 1996/1998, da
approvarsi a stralcio del Piano Sanitario Regionale ed in  attuazione
dello  standard  di  cui al precedente comma, si avvale, inoltre, dei
seguenti criteri:
   a) La utilizzazione dei posti letto ad un tasso non  inferiore  al
75%  in  media  annua,  fatta  eccezione per la terapia intensiva, la
rianimazione, le malattie infettive, le  attivita'  di  trapianto  di
organo e di midollo osseo, nonche' per le unita' spinali;
   b)  La  riserva dei posti per l'esercizio della libera professione
intramuraria e per la istituzione delle camere a pagamento  entro  la
concorrenza dello standard di 5,2 per mille abitanti;
   c)   L'incremento   dei  posti  letto  equivalenti  di  assistenza
ospedaliera diurna fino ad una media regionale non inferiore  al  10%
dei  posti letto, riferiti allo standard nazionale di posti letto per
acuti per mille abitanti.