(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 22 aprile 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse; Visto il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, emanato con D.P.G.P. 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16249 di data 12 dicembre 1996 concernente l'approvazione delle modifiche al regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco; Decreta: Il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 ed emanato con D.P.G.P. 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg., e' sostituito dal nuovo testo regolamentare comprendente i seguenti articoli: Art. 1. Disposizioni relative al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco 1. In relazione alle finalita' prioritarie e prevalenti cui sono destinate le strade forestali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e' consentito il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco solo nel caso in cui: a) siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo e ambientale delle zone montane, in riferimento alle tradizionali attivita' compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita civili delle comunita' locali; b) sia rilasciata l'autorizzazione al transito di cui all'articolo 4; c)la pluralita' degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi le funzioni principali cui essa e' destinata, ne' le finalita' di cui all'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30. 2. Al fine di garantire un ordinato utilizzo della viabilita' forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco, il proprietario, il gestore o il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7, possono stabilire ulteriori criteri e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, anche determinando tipologie dei permessi ed il loro eventuale contingentamento.