(Pubblicata nel suppl. straord. del Bollettino ufficiale
        della Regione Calabria n. 145  del 12 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Al  fine di garantire il necessario raccordo tra gli interventi
di cui al POP Calabria 1994/1999, le esigenze di coordinamento  e  di
programmazione  della  spesa e le leggi regionali poste a riferimento
delle  singole  misure  inserite  nel  POP  medesimo,  i  termini  di
presentazione  delle  istanze  di  contributo  saranno, a modifica di
quanto previsto nelle singole leggi regionali, definite dai bandi che
di volta in volta verranno predisposti dai competenti organi.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
   Catanzaro, 9 dicembre 1996
                              NISTICO'