(Pubblicata nel suppl. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 145 del 12 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Al fine di garantire il necessario raccordo tra gli interventi di cui al POP Calabria 1994/1999, le esigenze di coordinamento e di programmazione della spesa e le leggi regionali poste a riferimento delle singole misure inserite nel POP medesimo, i termini di presentazione delle istanze di contributo saranno, a modifica di quanto previsto nelle singole leggi regionali, definite dai bandi che di volta in volta verranno predisposti dai competenti organi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 9 dicembre 1996 NISTICO'