(Pubblicato nel suppl. straord. n. 37 al Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 dell'11 dicembre 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente "Disciplina della
riproduzione animale";
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali del 13 gennaio 1994, n. 172 con cui e'  stato  adottato  il
regolamento di esecuzione della legge suddetta;
  Vista  la  legge  regionale  26  agosto  1996, n. 33 recante "Norme
regionali di  applicazione  della  legge  15  gennaio  1991,  n.  30,
concernente  ''Disciplina  della  riproduzione animale''. Abrogazione
della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54", ed in  particolare  il
comma  1  dell'art.  2  che  prevede  che  il Presidente della Giunta
regionale emani apposito regolamento al  fine  della  attuazione  del
decreto  ministeriale  n.  172/94,  su  conforme  deliberazione della
Giunta regionale;
  Sentito il parere del  Comitato  dipartimentale  per  le  attivita'
economiche  e  produttive  che  si  e'  espresso favorevolmente nella
seduta del 4 ottobre 1996;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4763  di  data  18
ottobre 1996;
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  Regolamento  regionale di attuazione del decreto
ministeriale n. 172/94, sulla riproduzione animale nel testo allegato
al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Trieste, 25 ottobre 1996
                               CECOTTI
Registrato alla Corte dei conti, Trieste addi' 18 novembre 1996
  Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 203
 
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 REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 172/94
SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE.
 
                               Art. 1.
            Monta naturale privata per le specie bovina,
                  bufalina, suina, ovina e caprina
 
  1.  L'attivazione di stazioni di monta naturale privata deve essere
notificata con una comunicazione  da  far  pervenire  alla  Direzione
regionale  dell'agricoltura entro i 10 giorni successivi alla data in
cui ha avuto inizio l'attivita'.
  2. La comunicazione deve contenere oltre  al  nome,  cognome,  dati
anagrafici  del  tenutario  anche  le indicazioni su numero, specie e
razza dei riproduttori maschi che si utilizzano.
  3. I riproduttori maschi  per  essere  adibiti  alla  monta  devono
essere iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici o, per
la specie suina, anche agli appositi registri degli ibridi cosi' come
disposto dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 172/94.
  4.  Per  la  specie ovina e caprina le disposizioni di cui sopra si
applicano soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici  o
registri  anagrafici,  cosi'  come  previsto dal comma 1, lettera a),
art. 5 della legge n. 30/91.
  5. Per le specie bovina, bufalina e suina il gestore della stazione
di monta naturale privata deve certificare gli interventi fecondativi
effettuati sugli appositi moduli di intervento fecondativo (C.I.E).
  6. Per la specie ovina  e  caprina  il  certificato  di  intervento
fecondativo deve essere compilato soltanto negli allevamenti iscritti
ai libri genealogici o registri anagrafici.
  7.  Il  gestore  della  stazione  di  monta  deve  comunicare  alla
Direzione regionale dell'agricoltura entro 15 giorni  l'immissione  o
l'alienazione di riproduttori.
  8.  La  cessazione  dall'attivita'  deve venire comunicata entro 30
giorni alla Direzione sopra citata.