(Pubblicato nel suppl. straord. n. 37 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 dell'11 dicembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente "Disciplina della riproduzione animale"; Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 1994, n. 172 con cui e' stato adottato il regolamento di esecuzione della legge suddetta; Vista la legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 recante "Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente ''Disciplina della riproduzione animale''. Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54", ed in particolare il comma 1 dell'art. 2 che prevede che il Presidente della Giunta regionale emani apposito regolamento al fine della attuazione del decreto ministeriale n. 172/94, su conforme deliberazione della Giunta regionale; Sentito il parere del Comitato dipartimentale per le attivita' economiche e produttive che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 4 ottobre 1996; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4763 di data 18 ottobre 1996; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il Regolamento regionale di attuazione del decreto ministeriale n. 172/94, sulla riproduzione animale nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 ottobre 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste addi' 18 novembre 1996 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 203 ------ REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 172/94 SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE. Art. 1. Monta naturale privata per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina 1. L'attivazione di stazioni di monta naturale privata deve essere notificata con una comunicazione da far pervenire alla Direzione regionale dell'agricoltura entro i 10 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio l'attivita'. 2. La comunicazione deve contenere oltre al nome, cognome, dati anagrafici del tenutario anche le indicazioni su numero, specie e razza dei riproduttori maschi che si utilizzano. 3. I riproduttori maschi per essere adibiti alla monta devono essere iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici o, per la specie suina, anche agli appositi registri degli ibridi cosi' come disposto dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 172/94. 4. Per la specie ovina e caprina le disposizioni di cui sopra si applicano soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, cosi' come previsto dal comma 1, lettera a), art. 5 della legge n. 30/91. 5. Per le specie bovina, bufalina e suina il gestore della stazione di monta naturale privata deve certificare gli interventi fecondativi effettuati sugli appositi moduli di intervento fecondativo (C.I.E). 6. Per la specie ovina e caprina il certificato di intervento fecondativo deve essere compilato soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici. 7. Il gestore della stazione di monta deve comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 15 giorni l'immissione o l'alienazione di riproduttori. 8. La cessazione dall'attivita' deve venire comunicata entro 30 giorni alla Direzione sopra citata.