(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 25 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e' finalita' 1. La presente legge definisce le procedure per la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione dell'offerta turistica toscana. In particolare, essa si propone le seguenti finalita': a) orientare l'offerta turistica complessiva alle esigenze della domanda turistica interna ed estera, garantendo nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle tipicita' dell'offerta toscana; b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli Enti locali e delle imprese operanti nel turismo; c) orientare e sostenere interventi che garantiscano un'armonica integrazione con altri comparti, con particolare riferimento alla cultura, all'ambiente, alle produzioni di qualita' dei vari settori economici; d) qualificare l'offerta dei servizi rivolti sia all'utente che alle imprese, individuando come strategici i processi di aggregazione delle imprese finalizzati alla erogazione dei servizi stessi in forma collettiva; e) ottimizzare e qualificare i servizi di accoglienza e di informazione turistica; f) promuovere processi di qualificazione dell'offerta in aree turisticamente omogenee, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni. Art. 1. Tipologie degli interventi 1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, tramite: a) forme di sostegno a sistemi integrati di intervento di qualificazione dell'offerta turistica, in aree turisticamente omogenee, per azioni realizzate da Enti locali, aziende speciali degli Enti locali, societa' a prevalente capitale pubblico, enti che agiscono senza finalita' di lucro, nell'ambito dei Programmi sperimentali di area di cui all'art. 5; b) forme di sostegno agli interventi di qualificazione dell'offerta turistica realizzati da piccole e medie imprese operanti nei diversi settori del turismo; c) l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio, nonche' la realizzazione di Progetti speciali di interesse regionale, secondo quanto stabilito dai successivi artt. 12 e 13.