(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54
                        del 25 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Oggetto e' finalita'
 
  1. La presente legge definisce le procedure per la programmazione e
l'attuazione  degli  interventi  regionali a sostegno dei processi di
qualificazione dell'offerta turistica toscana. In  particolare,  essa
si propone le seguenti finalita':
   a)  orientare  l'offerta turistica complessiva alle esigenze della
domanda turistica interna  ed  estera,  garantendo  nel  contempo  la
conservazione   e  la  valorizzazione  delle  tipicita'  dell'offerta
toscana;
   b)  orientare  e  sostenere  i  processi  di  integrazione tra gli
interventi di qualificazione dell'offerta degli Enti locali  e  delle
imprese operanti nel turismo;
   c)  orientare  e sostenere interventi che garantiscano un'armonica
integrazione con altri comparti,  con  particolare  riferimento  alla
cultura,  all'ambiente,  alle produzioni di qualita' dei vari settori
economici;
   d) qualificare l'offerta dei servizi rivolti  sia  all'utente  che
alle imprese, individuando come strategici i processi di aggregazione
delle imprese finalizzati alla erogazione dei servizi stessi in forma
collettiva;
   e)  ottimizzare  e  qualificare  i  servizi  di  accoglienza  e di
informazione turistica;
   f) promuovere processi  di  qualificazione  dell'offerta  in  aree
turisticamente   omogenee,   privilegiando  interventi  in  grado  di
produrre effetti moltiplicatori delle azioni.
 
                               Art. 1.
                     Tipologie degli interventi
 
  1. La Regione persegue il raggiungimento  delle  finalita'  di  cui
all'art. 1, tramite:
   a)  forme  di  sostegno  a  sistemi  integrati  di  intervento  di
qualificazione  dell'offerta  turistica,   in   aree   turisticamente
omogenee,  per  azioni  realizzate  da  Enti locali, aziende speciali
degli Enti locali, societa' a prevalente capitale pubblico, enti  che
agiscono   senza   finalita'  di  lucro,  nell'ambito  dei  Programmi
sperimentali di area di cui all'art.  5;
   b)  forme  di   sostegno   agli   interventi   di   qualificazione
dell'offerta turistica realizzati da piccole e medie imprese operanti
nei diversi settori del turismo;
   c)   l'esercizio   delle  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento,
controllo  e  monitoraggio,  nonche'  la  realizzazione  di  Progetti
speciali   di  interesse  regionale,  secondo  quanto  stabilito  dai
successivi artt.  12 e 13.