(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 25 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. La Regione Toscana, in conformita' alla normativa prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, provvede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate. 2. Il Dipartimento competente in materia di risorse patrimoniali qualora siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al primo comma, provvede tramite diffida di pagamento assegnando il termine di trenta giorni per l'effettuazione del medesimo. 3. Ove il soggetto diffidato non abbia provveduto al pagamento nel termine di trenta giorni di cui al secondo comma, il Dipartimento competente in materia di risorse patrimoniali forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali procede alla riscossione coattiva. 4. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle somme si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, primo comma, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 5. I ruoli sono riscossi in un'unica soluzione alla prima scadenza utile. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 14 novembre 1996 CHITI La presente Legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 15 ottobre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 12 novembre 1996.