(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54
                        del 25 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. La Regione  Toscana,  in  conformita'  alla  normativa  prevista
dall'articolo  69  del  D.P.R.  28  gennaio 1988 n. 43, provvede alla
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate.
  2. Il Dipartimento competente in materia  di  risorse  patrimoniali
qualora  siano  infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle
somme di cui al primo comma, provvede tramite  diffida  di  pagamento
assegnando  il  termine  di  trenta  giorni  per  l'effettuazione del
medesimo.
  3. Ove il soggetto diffidato non abbia provveduto al pagamento  nel
termine  di  trenta  giorni  di cui al secondo comma, il Dipartimento
competente in materia di risorse patrimoniali forma il ruolo relativo
ai contribuenti per i quali procede alla riscossione coattiva.
  4. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle somme  si
applicano  le  disposizioni previste per la riscossione dei tributi e
delle entrate di cui all'art. 63, primo comma, del D.P.R. 28  gennaio
1988, n. 43.
  5.  I ruoli sono riscossi in un'unica soluzione alla prima scadenza
utile.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come Legge della Regione Toscana.
  La presente legge dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 14 novembre 1996
                                CHITI
  La  presente Legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 15
ottobre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  12
novembre 1996.