(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 25 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Dopo l'art. 59-bis della legge regionale 5 maggio 1994 n. 34 e' aggiunto il seguente art. 59-ter: "Art. 59-ter (Norme transitorie per la manutenzione di altre opere idrauliche). - 1. Fino all'attuazione del capo II del Titolo VII, nonche' dell'articolo 59 della presente legge, la manutenzione delle opere di regimazione idraulica, ricomprese nelle attivita' di cui all'articolo 2 e non di competenza dei gia' disciolti Consorzi idraulici di terza categoria, e' attribuita al Consorzi di bonifica o, in mancanza di questo, alla Comunita' Montana o, in mancanza anche di questa, alla Provincia territorialmente competente. Alla individuazione delle opere e del relativo ente competente provvede la Giunta regionale con propria deliberazione. 2. Gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati, previa determinazione dell'entita' della partecipazione pubblica e privata nella spesa occorrente per la manutenzione delle opere secondo lo spirito delle classificazioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, ad emettere ruoli di contribuenza per l'esercizio delle funzioni cosi' loro attribuite". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 14 novembre 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 15 ottobre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo l'11 novembre 1996.