(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56
                        del 9 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Notifica all'U.E. ai sensi dell'art. 93 par. 3 del trattato
 
  1. In ottemperanza a quanto disposto  dall'art.  93,  par.  3,  del
trattato  che  istituisce  la Comunita' Economica Europea, la Regione
notifica alla Commissione dell'Unione Europea ogni proposta  relativa
all'istituzione  o  modifica  di regimi d'aiuto, secondo le procedure
previste dall'ordinamento.
  2. Competente ad adempiere all'obbligo di cui  al  comma  1  e'  il
Presidente  della  Giunta  regionale, il quale vi provvede secondo le
seguenti modalita':
   a)  le  proposte  di  iniziativa  della  Giunta  sono   notificate
immediatamente  dopo  la  loro  approvazione  da  parte  della Giunta
stessa;
   b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate
immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della  Giunta,  da
effettuarsi  a cura dell'organo del Consiglio competente a riceverle,
dell'inserimento  delle  medesime   all'ordine   del   giorno   della
commissione consiliare competente.
  3.  Il  Presidente  della  Giunta  Regionale  provvede  altresi'  a
comunicare alla Commissione  dell'Unione  Europea  le  modifiche  che
dovessero  essere  apportate al testo delle proposte gia' notificate,
nel corso del procedimento di esame e approvazione delle  stesse.  Di
tali  modifiche  e' data tempestiva comunicazione al Presidente della
Giunta da parte dei Presidenti di commissione o  del  Presidente  del
Consiglio Regionale.
  4.  I provvedimenti legislativi relativi all'istituzione o modifica
di regimi d'aiuto sono  promulgati  nei  10  giorni  successivi  alla
notifica  della decisione positiva della Commissione dell'U.E. ovvero
alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.