(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 9 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Notifica all'U.E. ai sensi dell'art. 93 par. 3 del trattato 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93, par. 3, del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, la Regione notifica alla Commissione dell'Unione Europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi d'aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento. 2. Competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1 e' il Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede secondo le seguenti modalita': a) le proposte di iniziativa della Giunta sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa; b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta, da effettuarsi a cura dell'organo del Consiglio competente a riceverle, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente. 3. Il Presidente della Giunta Regionale provvede altresi' a comunicare alla Commissione dell'Unione Europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte gia' notificate, nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse. Di tali modifiche e' data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta da parte dei Presidenti di commissione o del Presidente del Consiglio Regionale. 4. I provvedimenti legislativi relativi all'istituzione o modifica di regimi d'aiuto sono promulgati nei 10 giorni successivi alla notifica della decisione positiva della Commissione dell'U.E. ovvero alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.