(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica" sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: l'art. 3 e' cosi' sostituito: "Art. 3 (Enti organizzatori del Servizio). - L'organizzazione del Servizio volontario di vigilanza ecologica e' affidata: a) agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali per i territori di rispettiva competenza; b) alle Province nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi nazionali e regionali." il 1 comma dell'art. 5 e' cosi' sostituito "La Regione nel piano triennale della formazione professionale e nei piani annuali degli interventi delle attivita' formative prevede corsi di formazione e di aggiornamento per guardia ecologica volontaria, individuando modalita', termini di espletamento e contenuti degli stessi. I corsi sono realizzati direttamente dalla Regione, attraverso i Centri regionali di formazione professionale ovvero tramite gli enti organizzatori del Servizio volontario di vigilanza ecologica o le Associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349". al 2 comma dell'art. 5 le parole "alla Regione Abruzzo" sono sostituite da "ai soggetti gestori dei corsi". al 3 comma dell'art. 5 dopo le parole "presso il Centro regionale di Formazione" vanno aggiunte le seguenti "ovvero presso la sede dell'Ente o Associazione che gestisce il corso". dopo il 5 comma dell'art. 5 sono aggiunti i seguenti: "6. Le sedute della Commissione di esame sono valide qualora siano presenti almeno i due terzi dei componenti e il Presidente. 7. I componenti della Commissione d'esame che rivestono la qualifica di dipendenti regionali sono designati dai Coordinatori dei rispettivi Settori ed ad essi compete per la partecipazione alle sedute, il trattamento economico previsto e disciplinato dalla vigente normativa, qualora ne ricorrono i presupposti. 8. La Commissione di esame dura in carica tre anni e puo' essere riconfermata". all'art. 6, 1 e 2 comma, le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite da "Dirigente del Servizio Ecologia e tutela dell'ambiente". all'art. 11, 1 comma, la frase "Per lo svolgimento di detta funzione... (fino a) ... Ufficio parchi e riserve" e' cosi' sostituita: ", Per lo svolgimento di dette funzioni la Giunta regionale si avvale del Settore Ecologia e tutela dell'ambiente". all'art. 11, 3 comma, le parole "il Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta" sono sostituite da "il Servizio Ecologia e tutela dell'ambiente". all'art. 12, alla fine del 3 comma e' aggiunta la seguente frase: ", riservandosi una quota per gli adempimenti di propria competenza, non superiore al venti per cento". dopo il 3 comma dell'art. 12 e' aggiunto il seguente: "4. Il riparto dei contributi a favore degli enti organizzatori e' effettuato secondo i seguenti criteri: a) il 20% in parti uguali; b) il 40% in proporzione ai rispettivi territori; c) il 40% in base al numero delle guardie ecologiche volontarie operanti nei rispettivi territori".