(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21
                        del 15 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 "Istituzione del servizio
volontario   di  vigilanza  ecologica"  sono  apportate  le  seguenti
modifiche e integrazioni:
   l'art. 3 e' cosi' sostituito:
   "Art.  3 (Enti organizzatori del Servizio). - L'organizzazione del
Servizio volontario di vigilanza ecologica e' affidata:
    a) agli enti gestori dei  parchi  nazionali  e  regionali  per  i
territori di rispettiva competenza;
    b)  alle  Province nei territori non compresi nelle delimitazioni
dei parchi nazionali e regionali."
   il 1 comma dell'art. 5 e' cosi' sostituito "La Regione  nel  piano
triennale  della  formazione  professionale e nei piani annuali degli
interventi delle attivita' formative prevede corsi di formazione e di
aggiornamento  per   guardia   ecologica   volontaria,   individuando
modalita',  termini di espletamento e contenuti degli stessi. I corsi
sono realizzati  direttamente  dalla  Regione,  attraverso  i  Centri
regionali   di  formazione  professionale  ovvero  tramite  gli  enti
organizzatori del Servizio volontario di  vigilanza  ecologica  o  le
Associazioni  di  protezione ambientale giuridicamente riconosciute a
norma dell'art.  3 della legge 8 luglio 1986, n. 349".
   al 2 comma dell'art. 5  le  parole  "alla  Regione  Abruzzo"  sono
sostituite da "ai soggetti gestori dei corsi".
   al  3 comma dell'art. 5 dopo le parole "presso il Centro regionale
di Formazione" vanno aggiunte le  seguenti  "ovvero  presso  la  sede
dell'Ente o Associazione che gestisce il corso".
   dopo il 5 comma dell'art. 5 sono aggiunti i seguenti:
   "6. Le sedute della Commissione di esame sono valide qualora siano
presenti almeno i due terzi dei componenti e il Presidente.
   7.  I  componenti  della  Commissione  d'esame  che  rivestono  la
qualifica di dipendenti regionali sono designati dai Coordinatori dei
rispettivi Settori ed ad essi  compete  per  la  partecipazione  alle
sedute,  il  trattamento  economico  previsto  e  disciplinato  dalla
vigente normativa, qualora ne ricorrono i presupposti.
   8. La Commissione di esame dura in carica tre anni e  puo'  essere
riconfermata".
  all'art.  6,  1  e  2  comma,  le  parole  "Presidente della Giunta
regionale" sono sostituite da  "Dirigente  del  Servizio  Ecologia  e
tutela dell'ambiente".
  all'art.  11,  1  comma,  la  frase  "Per  lo  svolgimento di detta
funzione...   (fino  a)  ...  Ufficio  parchi  e  riserve"  e'  cosi'
sostituita:
  ",  Per  lo  svolgimento  di  dette funzioni la Giunta regionale si
avvale del Settore Ecologia e tutela dell'ambiente".
  all'art. 11, 3 comma, le parole "il  Servizio  di  Gabinetto  della
Presidenza  della  Giunta" sono sostituite da "il Servizio Ecologia e
tutela dell'ambiente".
  all'art. 12, alla fine del 3 comma e' aggiunta la  seguente  frase:
",  riservandosi una quota per gli adempimenti di propria competenza,
non superiore al venti per cento".
  dopo il 3 comma dell'art. 12 e' aggiunto il seguente:
   "4. Il riparto dei contributi a favore degli enti organizzatori e'
effettuato secondo i seguenti criteri:
   a) il 20% in parti uguali;
   b) il 40% in proporzione ai rispettivi territori;
   c) il 40% in base al numero delle  guardie  ecologiche  volontarie
operanti nei rispettivi territori".