(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La tassa di concessione prevista dall'art. 17 della L.R. 22/88 per il rinnovo della tassa annuale e' dovuta solo per quelle annate in cui si esercita la raccolta.