(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21
                        del 15 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La  tassa di concessione prevista dall'art. 17 della L.R. 22/88 per
il rinnovo della tassa annuale e' dovuta solo per  quelle  annate  in
cui si esercita la raccolta.