(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 63 del 12 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 1. il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 va interpretato nel senso che le spese effettivamente sostenute documentate dal consigliere sono comprensive delle quote di iscrizione a convegni, congressi ed altre iniziative aventi ad oggetto tematiche connesse all'assolvimento delle funzioni di consigliere regionale.