(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 63
                       del 12 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                Interpretazione autentica del comma 2
     dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23
 
  1.  il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1995,
n. 23 va interpretato nel senso che le spese effettivamente sostenute
documentate  dal  consigliere  sono  comprensive   delle   quote   di
iscrizione  a  convegni,  congressi  ed  altre  iniziative  aventi ad
oggetto  tematiche  connesse  all'assolvimento  delle   funzioni   di
consigliere regionale.