(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 61 del 20 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie assegnate con il Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) 1989/93 alla Regione Basilicata, le spettanze maturate dai beneficiari degli interventi di cui alla legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 "Nuova disciplina degli interventi per lo sviluppo programmatico della ricettivita' turistica e dei servizi complementari connessi", eletti al finanziamento, sono erogate fino alla concorrenza del 95% del contributo concesso, anche in deroga alla norma prevista dall'art. 7 della succitata legge n. 5/93.