(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n.
                      61 del 20 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle  risorse  comunitarie
assegnate con il Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) 1989/93 alla
Regione  Basilicata,  le  spettanze  maturate  dai  beneficiari degli
interventi di cui alla legge regionale 25 gennaio 1993  n.  5  "Nuova
disciplina  degli  interventi  per  lo  sviluppo  programmatico della
ricettivita' turistica e dei servizi complementari connessi",  eletti
al  finanziamento,  sono  erogate  fino  alla concorrenza del 95% del
contributo concesso, anche in deroga alla norma prevista dall'art.  7
della succitata legge n. 5/93.