(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n.
                      61 del 20 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il 3 comma dell'art. 2 della legge regionale 19  novembre  1991  n.
22, e' cosi' sostituito:
   "La Giunta regionale provvede, a tal fine, all'espletamento di una
licitazione privata tra Istituti e compagnie assicurative che abbiano
regolare autorizzazione ad esercitare assicurazioni".