(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 61 del 20 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Il 3 comma dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 22, e' cosi' sostituito: "La Giunta regionale provvede, a tal fine, all'espletamento di una licitazione privata tra Istituti e compagnie assicurative che abbiano regolare autorizzazione ad esercitare assicurazioni".