(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n.
                        1 del 7 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il terzo comma dell'art. 5 della L.R. 16 maggio 1991 n. 10 e' cosi'
modificato:
   3)  i  supplenti, partecipano comunque alle adunanze del comitato.
Hanno diritto di voto deliberativo solo  in  assenza  dei  componenti
effettivi.   Sono   relatori   delle   pratiche  loro  assegnate  dal
Presidente.