(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 1 del 7 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 5 della L.R. 16 maggio 1991 n. 10 e' cosi' modificato: 3) i supplenti, partecipano comunque alle adunanze del comitato. Hanno diritto di voto deliberativo solo in assenza dei componenti effettivi. Sono relatori delle pratiche loro assegnate dal Presidente.