(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 1 del 7 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il 2 comma dell'art. 1 della L.R. 3 agosto 1992, n. 45, e' cosi' sostituito: "Tale attivita' comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti".