(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n.
                        1 del 7 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  2  comma  dell'art. 1 della L.R. 3 agosto 1992, n. 45, e' cosi'
sostituito:
   "Tale attivita' comprende tutte le prestazioni  ed  i  trattamenti
eseguiti  sulla  superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o
prevalente sia  quello  di  mantenerlo  in  perfette  condizioni,  di
migliorarne   o   proteggerne   l'aspetto   estetico,   modificandolo
attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti".