(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 18 dicembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione ed integrazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988 1. L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Interventi a favore di associazioni). - 1. Sono esercitate dalle Province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le funzioni concernenti interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili ed handicappati. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna Provincia nei confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o subprovinciale che abbiano sede nel territorio di rispettiva pertinenza; sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale.". 2. Gli interventi di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attivita' istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni, ripartiti con riguardo agli elementi indicati all'articolo 3, comma 3.