(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 18 dicembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Sostituzione ed integrazione dell'articolo 34
                    della legge regionale 10/1988
 
  1. L'articolo 34 della legge regionale  9  marzo  1988,  n.  10  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   34  (Interventi  a  favore  di  associazioni).  -  1.  Sono
esercitate dalle Province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le
funzioni concernenti  interventi  a  favore  delle  associazioni  che
perseguono  la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati,
disabili ed handicappati.
  2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna  Provincia
nei  confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o
subprovinciale  che  abbiano  sede  nel  territorio   di   rispettiva
pertinenza;  sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate
dalla Giunta regionale.".
  2. Gli interventi di cui  all'articolo  34  della  legge  regionale
10/1988,  come  sostituito  dal  comma 1, consistono in finanziamenti
finalizzati al migliore perseguimento delle  attivita'  istituzionali
degli  organi  e  delle  strutture  delle associazioni, ripartiti con
riguardo agli elementi indicati all'articolo 3, comma 3.