(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 59 dell'11 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni 1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che gia' hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, 24 maggio 1978, n. 228 e con le leggi regionali 20 febbraio 1984, n. 11 e 12 aprile 1988, n. 16 come modificata dalla legge regionale 30 giugno 1989, n. 38 e' prorogata: a) di dieci anni per le derivazioni a solo uso irriguo la cui portata massima e' inferiore a 50 litri/secondo o, in assenza di indicazione della medesima, per l'irrigazione di una superficie inferiore a 50 ettari; sono equiparati all'uso irriguo gli usi igienico-sanitari e per l'abbeveraggio del bestiame; b) di cinque anni per le derivazioni diverse da quelle di cui alla lettera a).