(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 59
                       dell'11 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica
              aventi per oggetto le piccole derivazioni
 
  1.  La  durata  delle  utenze  di acqua pubblica aventi per oggetto
piccole derivazioni che gia' hanno usufruito delle proroghe  concesse
con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, 24 maggio
1978,  n.  228  e con le leggi regionali 20 febbraio 1984, n. 11 e 12
aprile 1988, n. 16 come modificata dalla legge  regionale  30  giugno
1989, n. 38 e' prorogata:
   a)  di  dieci  anni  per  le derivazioni a solo uso irriguo la cui
portata massima e' inferiore a 50  litri/secondo  o,  in  assenza  di
indicazione  della  medesima,  per  l'irrigazione  di  una superficie
inferiore a 50  ettari;  sono  equiparati  all'uso  irriguo  gli  usi
igienico-sanitari e per l'abbeveraggio del bestiame;
   b) di cinque anni per le derivazioni diverse da quelle di cui alla
lettera a).