(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 10 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. All'articolo 1, comma 3 della legge regionale 30 maggio 1993, n.
11, le parole "e promuove adeguate iniziative al fine di alleviare il
disagio di popolazioni appartenenti a Paesi  extracomunitari  colpiti
da  eccezionali  eventi  calamitosi  o  che  vengano  a  trovarsi  in
condizioni  di  particolare  difficolta'  economica e sociale. " sono
sostituite dalle parole "promuovendo all'uopo adeguate iniziative  al
fine  di  alleviare  il  disagio  di popolazioni appartenenti a Paesi
extracomunitari colpiti da eventi bellici o calamitosi o che  vengano
a  trovarsi  in  condizioni  di  difficolta' economica o sociale o di
natura formativa".