(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 10 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 3 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, le parole "e promuove adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi extracomunitari colpiti da eccezionali eventi calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di particolare difficolta' economica e sociale. " sono sostituite dalle parole "promuovendo all'uopo adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi extracomunitari colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di difficolta' economica o sociale o di natura formativa".