(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 21 gennaio  1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al  fine  di  valorizzare  il
patrimonio forestale in armonia con la promozione e l'incoraggiamento
della selvicoltura e di migliorare l'aspetto paesaggistico rimuovendo
dal  territorio rifiuti legnosi ingombranti, promuove l'utilizzazione
dei prodotti forestali  di  scarto  e  dei  rifiuti  lignei  mediante
l'installazione    di   impianti   di   lavorazione,   stoccaggio   e
termovalorizzazione.
  2.  Agli  effetti  della  presente  legge   valgono   le   seguenti
definizioni:
   a)  prodotti  forestali di scarto: tutto il legname proveniente da
taglio di foreste, pulizia  di  scarpate,  manutenzione  dei  varchi,
sgombero di piante, pulizia di aree boscate, coltivazioni, potature e
manutenzioni del verde relative a prodotti lignei;
   b)  rifiuti  lignei:  tutto il legname non trattato proveniente da
scarti di industrie del  legno  e  di  segherie,  da  demolizioni  di
fabbricati, da lavorazioni e imballaggi, e prodotti similari.