(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 21 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di valorizzare il patrimonio forestale in armonia con la promozione e l'incoraggiamento della selvicoltura e di migliorare l'aspetto paesaggistico rimuovendo dal territorio rifiuti legnosi ingombranti, promuove l'utilizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei mediante l'installazione di impianti di lavorazione, stoccaggio e termovalorizzazione. 2. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) prodotti forestali di scarto: tutto il legname proveniente da taglio di foreste, pulizia di scarpate, manutenzione dei varchi, sgombero di piante, pulizia di aree boscate, coltivazioni, potature e manutenzioni del verde relative a prodotti lignei; b) rifiuti lignei: tutto il legname non trattato proveniente da scarti di industrie del legno e di segherie, da demolizioni di fabbricati, da lavorazioni e imballaggi, e prodotti similari.