(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 15 gennaio  1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge  regionale  22  luglio  1996,  n.  25  "Disciplina
dell'agriturismo"  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della Regione
n. 18 del 26 luglio 1996;
  Considerato  che  l'articolo  5  della  medesima  legge   subordina
l'approvazione  della stesura all'emanazione di apposite disposizioni
regolamentari per cui si rende necessario provvedere in merito;
  Sentito il parere del  Comitato  dipartimentale  per  le  attivita'
economiche  e  produttive  che  si  e'  espresso favorevolmente nella
seduta del 18 ottobre 1996;
  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 4796 del 22
ottobre 1996;
  Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;
 
                               Decreta:
 
  E' approvato il Regolamento regionale di esecuzione  di  attuazione
della   legge   regionale  n.  25  del  22  luglio  1996  "Disciplina
dell'agriturismo" nel testo allegato al presente decreto, quale parte
integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste,  4 novembre 1996
                               CECOTTI
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 23 dicembre 1996
  Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 334
 
                                -----
 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996,
N. 25 AVENTE PER OGGETTO "DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO".
 
                               Art. 1.
                 Ricezione ed ospitalita' aziendale
 
  1. L'operatore agrituristico deve esporre  all'interno  dei  locali
l'autorizzazione  comunale, l'autorizzazione sanitaria, le tariffe ed
i prezzi praticati, inoltre  deve  apporre  in  modo  stabile  e  ben
visibile  all'esterno  dell'azienda  o dell'edificio una targa con il
logo, riportato  nell'allegato  A)  al  presente  regolamento,  e  la
dicitura dell'attivita' autorizzata.
  2.  L'ospitalita'  per  soggiorno  puo' essere esercitata in locali
aziendali appositamente predisposti con il limite massimo di quindici
stanze  da   letto   per   complessivi   trenta   posti   letto.   Le
caratteristiche  dei  locali sono le stesse previste per gli immobili
adibiti  a  civile  abitazione.  L'unica  dicitura  autorizzata   e':
"Alloggio agrituristico".
  3.  L'ospitalita' in spazi aperti puo' essere attuata predisponendo
piazzole e/o unita' di sosta per campeggiatori o  turisti  muniti  di
altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, fino ad un massimo di
trenta  persone  ospitate  contemporaneamente.  Non  e' consentita la
sosta per periodi superiori a duecentodieci giorni annui  complessivi
e   continuativi.   L'unica   dicitura   autorizzata   e'  "Campeggio
agrituristico".
  4.  Nell'azienda  agrituristica  vengono  somministrati   pasti   e
bevande,  privilegiando  la gastronomia dell'area e della Regione. Le
materie prime utilizzate devono  essere  di  produzione  aziendale  o
acquistate  da  altri  produttori  singoli od associati della regione
Friuli-Venezia Giulia, ivi compresi  i  prodotti  ittici  di  mare  o
d'acqua  dolce, secondo la collocazione dell'esercizio, per un valore
annuo pari ad almeno  l'85%  dell'intera  materia  prima  utilizzata.
Rientrano  tra  le  bevande  anche  gli alcoolici ed i superalcoolici
purche' tipici della tradizione regionale. Per prodotto tipico  della
regione non si fa riferimento a leggi di tutela o denominazione varie
ma ci si riferisce a quelli tradizionali della regione. Nell'utilizzo
degli   ingredienti  per  la  preparazione  dei  cibi  devono  essere
rispettati i seguenti limiti di  provenienza  in  termini  di  valore
annuo:
   a) 60% prodotti di produzione aziendale per le aziende site fino a
300  m/slm,  ridotto  al 40% per le aziende site ad una altitudine da
301 a 500 m/slm o i cui terreni siano prevalentemente siti nelle zone
a parco  o  riserva  naturale,  nelle  aree  di  rilevante  interesse
ambientale,  nei  parchi  comunali  e  intercomunali  e aree contigue
definite nei piani di conservazione e sviluppo o nella  provincia  di
Trieste,  e  ridotto  al  25%  per  le aziende site ad una altitudine
superiore ai 500 m/slm;
   b) 25% prodotti regionali acquistati da altri produttori  agricoli
singoli  od  associati  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia per le
aziende site fino a 300 m/slm, aumentato al 45% per le  aziende  site
ad  una  altitudine  da  301  a  500  m/slm  o  i  cui  terreni siano
prevalentemente siti nella zona a parco  o  riserva  naturale,  nelle
aree  di  rilevante  interesse  ambientale,  nei  parchi  naturali  e
intercomunali e aree contigue definite nei piani di  conservazione  e
sviluppo  o  nella  provincia  di Trieste, ed aumentato al 60% per le
aziende site ad una altitudine superiore ai 500 m/slm;
   c) 15% prodotti acquistati liberamente sul mercato ed utilizzabili
dall'azienda agrituristica.
  5. I prodotti necessari alla  preparazione  degli  alimenti,  quali
sale,  pepe,  olii,  spezie  ed  altro, citati all'articolo 2 comma 3
della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, qualora non  comunemente
di  produzione  regionale,  esulano  dalle percentuali di provenienza
sopra  riportate.  Per  le  cooperative   agricole   che   esercitano
l'agriturismo,   per  produzione  aziendale  si  intende  sia  quella
prodotta dalla  cooperativa  sia  quella  conferita  dai  soci  della
cooperativa.  Nella lista dei cibi e bevande messe a disposizione del
pubblico dovra' essere indicata  la  provenienza  aziendale  o  extra
aziendale   degli   stessi.   La  materia  prima  utilizzata  per  la
somministrazione della prima  colazione  abbinata  al  pernottamento,
qualora  l'azienda  non  pratichi  anche  l'attivita' di ristoro, non
rientra nel calcolo delle percentuali sopra riportate.
  6. Il limite massimo dei giorni di apertura per la  sola  attivita'
di   ristorazione   e'   fissato   in   duecentodieci  giorni,  anche
frazionabili a discrezione dell'imprenditore agrituristico  nell'arco
dell'anno,  del  mese  e della settimana. Viene considerato giorno di
apertura anche l'apertura per una singola  ora  o  frazione  di  essa
nell'arco  della  giornata,  la  prosecuzione dell'orario di apertura
oltre le ore ventiquattro  non  viene  considerata  apertura  per  il
giorno  successivo.    L'attivita'  di  ristorazione  svolta  ad  una
altitudine superiore ai 500  m/slm  non  ricade  nella  sopra  citata
limitazione temporale. La somministrazione di pasti esclusivamente ad
ospiti  alloggiati in trattamento di pensione o mezza pensione presso
l'azienda non ricade nella sopracitata limitazione temporale.
  7. Per l'attivita' di ristorazione e' fissato il limite di capienza
massimo di ottanta posti a sedere. La somministrazione  esclusiva  di
spuntini  (piatti  freddi  non riferibili a pasti completi) e bevande
non ricade nelle sopracitate limitazioni temporali e di capienza.  La
somministrazione di  bibite  e  caffe'  e'  consentita  unicamente  a
completamento  del  pasto  o spuntino agrituristico. L'unica dicitura
autorizzata e' "Ristoro agrituristico".
  8. Per determinare l'altezza sul livello del mare si fa riferimento
all'ubicazione dell'attivita' agrituristica.
  9. Le comunicazioni previste dall'articolo 10 comma 1,  lettera  c)
della  legge  regionale  n.  25/1996  riguardano la sola attivita' di
ospitalita' di alloggio e campeggio e vanno inoltrate al comune, ente
delegato dalla legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.