(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 15 gennaio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 "Disciplina dell'agriturismo" pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 26 luglio 1996; Considerato che l'articolo 5 della medesima legge subordina l'approvazione della stesura all'emanazione di apposite disposizioni regolamentari per cui si rende necessario provvedere in merito; Sentito il parere del Comitato dipartimentale per le attivita' economiche e produttive che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 18 ottobre 1996; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4796 del 22 ottobre 1996; Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il Regolamento regionale di esecuzione di attuazione della legge regionale n. 25 del 22 luglio 1996 "Disciplina dell'agriturismo" nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 4 novembre 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 23 dicembre 1996 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 334 ----- REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 AVENTE PER OGGETTO "DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO". Art. 1. Ricezione ed ospitalita' aziendale 1. L'operatore agrituristico deve esporre all'interno dei locali l'autorizzazione comunale, l'autorizzazione sanitaria, le tariffe ed i prezzi praticati, inoltre deve apporre in modo stabile e ben visibile all'esterno dell'azienda o dell'edificio una targa con il logo, riportato nell'allegato A) al presente regolamento, e la dicitura dell'attivita' autorizzata. 2. L'ospitalita' per soggiorno puo' essere esercitata in locali aziendali appositamente predisposti con il limite massimo di quindici stanze da letto per complessivi trenta posti letto. Le caratteristiche dei locali sono le stesse previste per gli immobili adibiti a civile abitazione. L'unica dicitura autorizzata e': "Alloggio agrituristico". 3. L'ospitalita' in spazi aperti puo' essere attuata predisponendo piazzole e/o unita' di sosta per campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, fino ad un massimo di trenta persone ospitate contemporaneamente. Non e' consentita la sosta per periodi superiori a duecentodieci giorni annui complessivi e continuativi. L'unica dicitura autorizzata e' "Campeggio agrituristico". 4. Nell'azienda agrituristica vengono somministrati pasti e bevande, privilegiando la gastronomia dell'area e della Regione. Le materie prime utilizzate devono essere di produzione aziendale o acquistate da altri produttori singoli od associati della regione Friuli-Venezia Giulia, ivi compresi i prodotti ittici di mare o d'acqua dolce, secondo la collocazione dell'esercizio, per un valore annuo pari ad almeno l'85% dell'intera materia prima utilizzata. Rientrano tra le bevande anche gli alcoolici ed i superalcoolici purche' tipici della tradizione regionale. Per prodotto tipico della regione non si fa riferimento a leggi di tutela o denominazione varie ma ci si riferisce a quelli tradizionali della regione. Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza in termini di valore annuo: a) 60% prodotti di produzione aziendale per le aziende site fino a 300 m/slm, ridotto al 40% per le aziende site ad una altitudine da 301 a 500 m/slm o i cui terreni siano prevalentemente siti nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, nei parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo o nella provincia di Trieste, e ridotto al 25% per le aziende site ad una altitudine superiore ai 500 m/slm; b) 25% prodotti regionali acquistati da altri produttori agricoli singoli od associati della regione Friuli-Venezia Giulia per le aziende site fino a 300 m/slm, aumentato al 45% per le aziende site ad una altitudine da 301 a 500 m/slm o i cui terreni siano prevalentemente siti nella zona a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, nei parchi naturali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo o nella provincia di Trieste, ed aumentato al 60% per le aziende site ad una altitudine superiore ai 500 m/slm; c) 15% prodotti acquistati liberamente sul mercato ed utilizzabili dall'azienda agrituristica. 5. I prodotti necessari alla preparazione degli alimenti, quali sale, pepe, olii, spezie ed altro, citati all'articolo 2 comma 3 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, qualora non comunemente di produzione regionale, esulano dalle percentuali di provenienza sopra riportate. Per le cooperative agricole che esercitano l'agriturismo, per produzione aziendale si intende sia quella prodotta dalla cooperativa sia quella conferita dai soci della cooperativa. Nella lista dei cibi e bevande messe a disposizione del pubblico dovra' essere indicata la provenienza aziendale o extra aziendale degli stessi. La materia prima utilizzata per la somministrazione della prima colazione abbinata al pernottamento, qualora l'azienda non pratichi anche l'attivita' di ristoro, non rientra nel calcolo delle percentuali sopra riportate. 6. Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola attivita' di ristorazione e' fissato in duecentodieci giorni, anche frazionabili a discrezione dell'imprenditore agrituristico nell'arco dell'anno, del mese e della settimana. Viene considerato giorno di apertura anche l'apertura per una singola ora o frazione di essa nell'arco della giornata, la prosecuzione dell'orario di apertura oltre le ore ventiquattro non viene considerata apertura per il giorno successivo. L'attivita' di ristorazione svolta ad una altitudine superiore ai 500 m/slm non ricade nella sopra citata limitazione temporale. La somministrazione di pasti esclusivamente ad ospiti alloggiati in trattamento di pensione o mezza pensione presso l'azienda non ricade nella sopracitata limitazione temporale. 7. Per l'attivita' di ristorazione e' fissato il limite di capienza massimo di ottanta posti a sedere. La somministrazione esclusiva di spuntini (piatti freddi non riferibili a pasti completi) e bevande non ricade nelle sopracitate limitazioni temporali e di capienza. La somministrazione di bibite e caffe' e' consentita unicamente a completamento del pasto o spuntino agrituristico. L'unica dicitura autorizzata e' "Ristoro agrituristico". 8. Per determinare l'altezza sul livello del mare si fa riferimento all'ubicazione dell'attivita' agrituristica. 9. Le comunicazioni previste dall'articolo 10 comma 1, lettera c) della legge regionale n. 25/1996 riguardano la sola attivita' di ospitalita' di alloggio e campeggio e vanno inoltrate al comune, ente delegato dalla legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.