(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22 dell'11 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Dotazione organica 1. Le dotazioni organiche necessarie per il funzionamento dell'Istituto regionale per la floricoltura, distinte per qualifiche funzionali, sono determinate nella tabella "A" allegata alla presente legge, sulla base del disposto di cui all'art. 3 comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica). 2. L'Istituto e' autorizzato alla copertura dei posti dell'organico come determinato ai sensi del comma 1 resisi vacanti successivamente alla data del 31 agosto 1993 tramite pubblico concorso secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali. 3. Le modifiche della pianta organica dell'Istituto, come definita ai sensi del comma 1, vengono approvate dalla Assemblea dell'Ente, previo nulla osta da parte della Giunta regionale; le variazioni in aumento della consistenza delle dotazioni organiche sono determinate per effetto della preventiva verifica dei carichi di lavoro.