(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22
                       dell'11 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Dotazione organica
 
  1.   Le   dotazioni   organiche  necessarie  per  il  funzionamento
dell'Istituto regionale per la floricoltura, distinte per  qualifiche
funzionali, sono determinate nella tabella "A" allegata alla presente
legge,  sulla base del disposto di cui all'art. 3 comma 6 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica).
  2. L'Istituto e' autorizzato alla copertura dei posti dell'organico
come determinato ai sensi del comma 1 resisi vacanti  successivamente
alla  data  del  31  agosto 1993 tramite pubblico concorso secondo le
norme vigenti per i dipendenti regionali.
  3. Le modifiche della pianta organica dell'Istituto, come  definita
ai  sensi  del  comma 1, vengono approvate dalla Assemblea dell'Ente,
previo nulla osta da parte della Giunta regionale; le  variazioni  in
aumento  della consistenza delle dotazioni organiche sono determinate
per effetto della preventiva verifica dei carichi di lavoro.