(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 15 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e' aggiunto infine il seguente periodo: "Tale limite e' ridotto a due giorni per le aziende cui sia attribuito un livello di classificazione non inferiore a tre stelle". 2. Dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente comma: "10-bis. Negli alberghi con classificazione non superiore alle due stelle e' ammesso che le camere siano tutte ubicate nella dipendenza purche' questa non disti piu' di 50 metri dell'edificio principale".