(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1
                        del 15 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Modifiche all'art. 3 della legge regionale
                         4 marzo 1982 n. 11
 
  1.  Al  comma  6 dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1982, n.
11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e' aggiunto
infine il seguente periodo:
  "Tale limite e' ridotto  a  due  giorni  per  le  aziende  cui  sia
attribuito un livello di classificazione non inferiore a tre stelle".
  2. Dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente comma:
  "10-bis.  Negli alberghi con classificazione non superiore alle due
stelle e' ammesso che le camere siano tutte ubicate nella  dipendenza
purche' questa non disti piu' di 50 metri dell'edificio principale".