(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1
                        dell'8 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Modalita' e limiti
 
  1.  I medici veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale
(SSN) possono esercitare attivita' libero-professionale al  di  fuori
delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di
fuori del plus orario, al di fuori del lavoro straordinario.
  2.  Il medico veterinario che svolge attivita' libero-professionale
e' in ogni caso tenuto a segnalare al direttore generale dell'Azienda
sanitaria regionale  (ASR)  di  appartenenza  programmi  e  tempi  di
massima del proprio impegno perche' l'ente possa accertare e valutare
l'assenza  di condizioni di incompatibilita' e segnalare la posizione
del veterinario all'ordine professionale provinciale  competente  per
territorio.
  3.  Sono  considerate  in  contrasto  con  l'attivita' di operatore
pubblico   le   prestazioni   professionali   che   gia'    rientrano
nell'espletamento  delle funzioni del SSN o che comunque sono ad essa
collegate.