(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1
                        dell'8 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Modifica art. 34 legge regionale 13 aprile 1995, n. 62
 
  1. L'art. 34 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per
l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali),  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  34.  (Delega  di funzioni amministrative regionali). - 1. La
Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega ai soggetti
che gestiscono le attivita' socio-assistenziali nelle  forme  di  cui
all'art. 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative:
   a)  la  vigilanza  ed  il  controllo  sugli organi delle IPAB, nei
limiti di cui alla legislazione statale vigente e purche'  non  siano
attribuiti,  al  Comitato  regionale di controllo, previsto dall'art.
130 della Costituzione, a norma dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9  (Trasferimento
alle  Regioni  a  statuto  ordinario  delle  funzioni  amministrative
statali  in  materia  di  beneficienza  pubblica   e   del   relativo
personale).  Restano di competenza della Giunta regionale le funzioni
relative alla  sospensione  ed  allo  scioglimento  dei  Consigli  di
amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
   b)  la  nomina  dei  membri  dei Consigli di amministrazione delle
IPAB, quando questa sia di  competenza  regionale.  Detta  nomina  e'
effettuata d'intesa con l'amministrazione regionale;
   c)  la  dichiarazione  di  decadenza  dei  membri  dei Consigli di
amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;
   d)  le  funzioni  amministrative  relative  all'organizzazione   e
gestione    degli    interventi    di    formazione   del   personale
socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti  dal  Piano
relativamente    alla    formazione    di   base,   riqualificazione,
aggiornamento e formazione permanente.
  2. La Regione, secondo gli indirizzi  definiti  dal  Piano,  delega
alle USL le seguenti funzioni amministrative:
   a)   il   rilascio,  la  modifica,  la  sospensione  e  la  revoca
dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi  socio-assistenziali
di  cui  all'art.    27  della  legge regionale 23 aprile 1990, n. 37
(Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano
socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92),  ai  sensi  degli
articoli 36 e 37;
   b)  la  vigilanza,  la  verifica  ed  il  controllo  dei requisiti
gestionali e strutturali  sui  presidi  socio-assistenziali  previsti
dalla normativa vigente;
   c)  il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al
funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e  sui  servizi
di   vacanza  per  minori,  nell'ambito  della  normativa  statale  e
regionale relativa alla protezione della maternita' e dell'infanzia.
  3. I soggetti delegati istituiscono una Commissione  di  vigilanza,
di cui si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
2.
  4.  All'interno  della  Commissione  di vigilanza, le cui modalita'
operative  sono  definite  dalle  specifiche  disposizioni  regionali
vigenti,  e'  presente  personale  dotato  di  competenza sanitaria e
tecnica e personale dotato di competenza socio-assistenziale, messo a
disposizione dai soggetti gestori delle attivita' socio-assistenziali
territorialmente competenti.
  5. Fino alla definizione di un modello sovraziendale con competenze
di coordinamento, le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate  dal
Comune di Torino per il proprio ambito territoriale".