(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 dell'8 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica art. 34 legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 1. L'art. 34 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), e' sostituito dal seguente: "Art. 34. (Delega di funzioni amministrative regionali). - 1. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega ai soggetti che gestiscono le attivita' socio-assistenziali nelle forme di cui all'art. 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative: a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle IPAB, nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e purche' non siano attribuiti, al Comitato regionale di controllo, previsto dall'art. 130 della Costituzione, a norma dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficienza pubblica e del relativo personale). Restano di competenza della Giunta regionale le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del commissario straordinario; b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza regionale. Detta nomina e' effettuata d'intesa con l'amministrazione regionale; c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge; d) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente. 2. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega alle USL le seguenti funzioni amministrative: a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali di cui all'art. 27 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), ai sensi degli articoli 36 e 37; b) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali sui presidi socio-assistenziali previsti dalla normativa vigente; c) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternita' e dell'infanzia. 3. I soggetti delegati istituiscono una Commissione di vigilanza, di cui si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2. 4. All'interno della Commissione di vigilanza, le cui modalita' operative sono definite dalle specifiche disposizioni regionali vigenti, e' presente personale dotato di competenza sanitaria e tecnica e personale dotato di competenza socio-assistenziale, messo a disposizione dai soggetti gestori delle attivita' socio-assistenziali territorialmente competenti. 5. Fino alla definizione di un modello sovraziendale con competenze di coordinamento, le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate dal Comune di Torino per il proprio ambito territoriale".