(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 dell'8 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A favore degli allievi non dipendenti, iscritti ai corsi formativi sanitari di base iniziati dall'anno 1995, e' autorizzata, per l'intera durata del corso, la corresponsione delle speciali indennita' di tirocinio gia' previste dall'art. 21, comma 5) della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina delle attivita' di formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 20 maggio 1980, n. 49, sulla base delle modalita' attuative aventi efficacia al momento dell'attivazione dei corsi.