(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1
                        dell'8 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. A  favore  degli  allievi  non  dipendenti,  iscritti  ai  corsi
formativi  sanitari  di base iniziati dall'anno 1995, e' autorizzata,
per l'intera durata  del  corso,  la  corresponsione  delle  speciali
indennita'  di  tirocinio  gia' previste dall'art. 21, comma 5) della
legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina delle attivita' di
formazione professionale), come modificata dalla legge  regionale  20
maggio  1980,  n.  49,  sulla  base  delle modalita' attuative aventi
efficacia al momento dell'attivazione dei corsi.