(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2
                        del 15 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Fonti normative
 
  1. Il presente  regolamento  contiene  le  disposizioni  dirette  a
normare  il trasferimento dei campioni biologici da struttura privata
di laboratorio operante sul territorio regionale autorizzata ai sensi
di legge ad altra struttura pubblica o privata parimenti  autorizzata
ed  operante  sul  territorio  regionale  in  attuazione dell'art. 4,
ultimo comma, della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti
minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984)
cosi' come sostituito dall'art. 1 della  legge  regionale  24  luglio
1996, n. 50.