(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fonti normative 1. Il presente regolamento contiene le disposizioni dirette a normare il trasferimento dei campioni biologici da struttura privata di laboratorio operante sul territorio regionale autorizzata ai sensi di legge ad altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata ed operante sul territorio regionale in attuazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1996, n. 50.