(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 28 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione intende adottare un sistema di informazione territoriale al fine di: a) disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio; b) soddisfare le necessita' documentarie di studi scientifici relativi a ricerche a carattere fisico, geomorfologico, agroforestale, antropico, in generale di uso del suolo; c) supportare gli elementi finalizzati a un uso ottimale dell'ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla tutela e al miglioramento della qualita' della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali; a) unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneita', sprechi e diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate. 2. Il sistema di cui al comma 1 deve realizzarsi anche attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunita' montane e/o altri enti o societa' a prevalente capitale pubblico o istituti pubblici interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato ivi compresi quelli di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e conseguente osservanza della normativa di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.