(Pubblicata nell'Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 4 del 14 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina le funzioni degli organi di governo e l'organizzazione delle strutture della Regione, lo svolgimento dell'attivita' amministrativa e l'assetto della dirigenza secondo i principi fondamentali espressi dallo Statuto e dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini. 2. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo e di controllo da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. 3. I rapporti di lavoro dei dirigenti, come quelli del restante personale regionale, sono regolati dalle disposizioni del Capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nella impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 29/1993 e con le disposizioni della presente legge.