(Pubblicata nell'Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 4
                         del 14 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
 
  1. La presente legge disciplina le funzioni degli organi di governo
e  l'organizzazione  delle  strutture  della  Regione, lo svolgimento
dell'attivita' amministrativa e l'assetto della dirigenza  secondo  i
principi  fondamentali espressi dallo Statuto e dal D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  al  fine  di
garantire  la  migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti
dei cittadini.
  2. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di governo,  di
indirizzo   politico-amministrativo  e  di  controllo  da  quelle  di
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
  3. I rapporti di lavoro dei dirigenti,  come  quelli  del  restante
personale  regionale,  sono  regolati  dalle disposizioni del Capo I,
titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi  sui  rapporti
di  lavoro  subordinato nella impresa, compatibilmente con i principi
stabiliti dal D.Lgs. n. 29/1993 e con le disposizioni della  presente
legge.